Crollo XX Settembre, slitta la sentenza per nuovo confronto tra periti

laquilaviaxxsettembreSi è chiusa con un’ordinanza e non con una sentenza l’udienza dibattimentale relativa al crollo del palazzo di via XX Settembre in cui morirono cinque persone. Deve rispondere di omicidio colposo plurimo e disastro colposo il collaudatore statico dell’edificio Leonardo Carulli, di 86 anni. Il giudice del Tribunale dell’Aquila, Giuseppe Grieco, ha disposto al termine delle repliche del pm, delle parti civili e della difesa, il rinvio al 15 ottobre, data nella quale in contraddittorio tra loro, verranno sentiti i consulenti del pubblico ministero, Fabio Picuti e quelli della difesa, relativamente al tema dei telai del fabbricato e sui conteggi effettuati in sede progettuale. Aspetti secondo lo stesso giudice più pregnanti del divario esistente tra i consulenti. Nell’udienza di oggi, il Pm Picuti ha ribadito come Carulli, (per il quale ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione) fosse di fatto il collaudatore statico dell’edificio e non come ha sempre sostenuto la difesa, il collaudatore tecnico-amministrativo. Nella sua replica il magistrato ha nuovamente  ribadito che in occasione della costruzione del palazzo non furono affatto osservate le prescrizioni antisismiche. Inoltre furono adoperati materiali scadenti sia in relazione al cemento che al ferro. Il Pm Picuti ha parlato anche di progetto maldestro che un bimbo delle scuole elementari avrebbe realizzato meglio. Il pm Fabio Picuti contesta di aver rilasciato il certificato di collaudo statico in base ad un unica prova sui materiali, in particolare sui calcestruzzi eseguita sul quarto piano della struttura. La difesa ha sostenuto che in relazione alle leggi antisismiche vigenti negli anni Cinquanta, e risalenti alla fine degli anni Trenta, il comportamento di Carulli è  stato ineccepibile chiedendo che venga scagionato. L’ingegnere Leonardo Carulli è accusato di non avere adempiuto correttamente agli obblighi derivanti dall incarico ricevuto. Non avrebbbe accertato il rispetto della distanza minima delle staffe e lo spessore dei copriferri; infatti le strutture avevano una quantità  di staffe inferiore al minimo imposto dalla normativa all’epoca vigente e con copriferro insufficiente; non avrebbe rilevato la realizzazione delle strutture in maniera rispondente alle prescrizioni.

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