I Presidenti delle quattro Province abruzzesi si sono ritrovati per approvare la proposta di disegno di degge regionale sul “riordino delle funzioni provinciali”. Il documento, frutto di un lavoro analitico svolto dai dirigenti e dai funzionari degli enti provinciali, è composto da sette punti, un disegno di legge regionale per riorganizzare nel miglior modo possibile le quattro province, partendo proprio dall’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti provinciali.
Nella proposta è richiesta anche l’applicazione dell’articolo 1 comma 90 della L. 56/2014 sulla ricognizione dei servizi a rilevanza economica sul territorio e l’affidamento degli stessi alle province entro sei mesi (allo stato si scontra con i processi di centralizzazione regionale in materia di acque, rifiuti e trasporto pubblico locale).
E poi ancora l’individuazione delle funzioni oggetto di riordino: si tratta delle funzioni non più fondamentali a seguito dell’applicazione della L. 56/14 e delle funzioni fondamentali (ambiente, pianificazione, viabilità regionale) svolte dalle province su delega, attribuzione o trasferimento da parte della regione. Tra queste funzioni non vengono trattate quelle dei corpi di polizia provinciale e mercato del lavoro che l’accordo Stato Regioni esclude dalle leggi di riordino regionali. Ci sono poi le funzioni che immediatamente vengono attribuite ad altri. Sono quelle legate al diritto allo studio e all’assistenza: sii propone l’attribuzione rispettivamente a Regione e Comuni. Sono riattribuite direttamente alla Regione le funzioni relative alla formazione professionale (impensabile mantenerla in provincia senza la delega sul mercato del lavoro) e all’Agricoltura (UMA in quanto non essendo stato completato il passaggio delle altre deleghe correlate, non ha ragion d’essere nell’attualità). Con deliberazione della Giunta Regionale, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, devono essere disposte le modalità per l’effettivo trasferimento delle funzioni di cui al precedente comma, delle risorse e del personale delle Province addetto all’esercizio delle stesse.
Infine per il riordino delle altre funzioni le stesse vanno suddivise tra Regione, Province e Comuni sulla base del principio di sussidiarietà; conseguentemente, tutte le funzioni che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite ai Comuni, in forma singola o associata, o alle Province. Tale individuazione deve avvenire, entrotre mesi, con apposite leggi regionali, in condivisione con il C.A.L. Nelle more, le funzioni sono svolte dalle province con onere a carico della Regione.
di Federico Di Luigi
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