Tribunale Pescara. Riconosciuta usura bancaria in estinzione anticipata

tribunale peIl Tribunale di Pescara ha riconosciuto, con ordinanza non impugnabile, l’usurarietà di un contratto di finanziamento fondiario nella sola clausola disciplinante l’estinzione anticipata, con la conseguenza che il cliente, in base all’articolo 1815, 2/o comma, del codice civile, non deve più pagare gli interessi per il prestito e se li ha pagati ha diritto alla loro restituzione: la decisione riconosce la commissione del reato per costi avulsi dagli interessi corrispettivi o di mora, ai quali, tradizionalmente, l’usura è legata. A renderlo noto è l’avvocato Dario Nardone le cui deduzioni sono state accolte in un procedimento giudiziario civile concluso con sentenza nei giorni scorsi. Il collegio giudicante in sostanza concorda sul fatto che non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa anti-usura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento; poiché la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, è sufficiente la semplice stipula della clausola di estinzione anticipata senza necessità che il cliente chieda la stessa. Trattandosi di promessa usuraria, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali: pertanto è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che il cliente voglia estinguerlo già alla scadenza della prima rata di preammortamento, per verificare se il costo da pagare è usurario; qualora il costo potenziale dell’estinzione anticipata si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione della sola somma ricevuta a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione.

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