La Corte di Giustizia Tributaria di Chieti dà ragione ai proprietari di terreni non più collegati al Consorzio di bonifica e che, nonostante la disdetta, si sono visti notificare le cartelle di pagamento illegittimamente
La sentenza n. 466/2024 depositata in data 12.11.2024 rende giustizia alle numerose persone proprietarie di terreni che non sono più collegati alla concessione del Consorzio di Bonifica e che, nonostante la disdetta, si sono visti notificare le cartelle di pagamento, illegittimamente. La sentenza riguarda il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro.
La vicenda è stata portata a conoscenza da una nota diffusa dall’avvocato Carla Tiboni, parte ricorrente, difesa dall’avvocato Lorenzo Berardocco.
«La vicenda ha dell’inverosimile», si legge.
Con pec del 07.05.2020, precedute da altra raccomandate, l’Avvocato Carla Tiboni segnalava al Consorzio l’avvenuta disdetta della concessione idrica n. 1218 già a far data dal 2018, in ragione del fatto che il fondo agricolo insistente in Pescara collegato alla concessione in parola, non era adibito a coltivazione, quindi nessun servizio idrico era erogato, né tantomeno utilizzato.
Il Consorzio di Bonifica ha ritenuto invece legittima la pretesa tributaria avanzata sul presupposto che l’assenza di coltivazione non equivale ad assenza di beneficio potenziale delle opere di bonifica.
In buona sostanza, non usi l’acqua ma la paghi, perché potresti usarla, anche se i rubinetti sono chiusi e l’acqua non è più erogata.
La sentenza di oggi pone fine ad una inspiegabile tassa che andrebbe pagata sulla base di un mero presupposto e non sull’utilizzo effettivo dell’acqua.