Farà discutere una sentenza-pilota della Cassazione applicata a L’Aquila. Il “selfie” osceno del minorenne non è reato se non vi è costrizione.
Il principio della Suprema Corte è stato pronunciato risolvendo un caso presentatosi proprio al Tribunale dei Minori de L’Aquila: “L’autoscatto pornografico del minore non è punibile nel caso non sia frutto di una costrizione”. Non c’è dunque reato se è l’autore stesso a fare circolare il materiale tramite amici o amiche. Il fenomeno social del “sexting”, pur se messo in atto da minorenni non è stato ritenuto di per se’ in grado di ricadere in una ipotesi di reato specifica, ma lo diventa se collegato allo sfruttamento della prostituzione, a quello della pornografia stessa o al turismo sessuale etc. Con questo principio di diritto la 3a sezione penale della Corte di Cassazione ha -nello specifico- respinto il ricorso della Procura dei Minori de L’Aquila, la quale aveva chiesto la punizione di chi aveva diffuso e visionato i selfie liberamente scattati e spediti dal minore.