Coronavirus Abruzzo, nuova Ordinanza di Marsilio sui rientri da altre regioni

Coronavirus Abruzzo, il presidente Marsilio ha firmato una nuova Ordinanza che riguarda il rientro di corregionali da altre Regioni italiane. Mascherine anche all’aperto.

QUESTA LA PARTE DISPOSITIVA DELL’ORDINANZA:

1. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio p.v., raggiungano il territorio abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all’indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo ovvero al numero verde regionale 800 595 459 per l’opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) responsabile dell’area di arrivo ed al Comune di Residenza (o di
Domicilio laddove non concidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo;

2. Che tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento:
a. al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;
b. al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;

3. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute – per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento – ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali;

4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COv2 nella Regione Abruzzo, si applicano inoltre le seguenti misure specifiche:
a) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
b) I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
ii. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;
iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l’attuazione delle misure nazionali e regionali legate all’emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
iv. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall’area stessa;
v. l’accesso all’area di mercato e l’uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
vi. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
Il Presidente della Regione
viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;

5. Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

6. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:
a) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;
b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
c) l’applicazione delle previsioni di cui al punto 4, lettera b), punti ì e vi.

 

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Carmine Perantuono: Laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista dal 1997. Ricopre il ruolo di Direttore Responsabile di Rete8.