Con una sentenza del giudice del Lavoro di Lanciano, la Sevel Spa è stata condannata per “non aver pagato i permessi elettorali a lavoratori impegnati nei seggi” nel 2014 come rappresentanti di lista.
La Sevel di Atessa in quella occasione per qualche giorno, sospese l’attività di lavoro per poi imporre i recuperi. Si sarebbe trattato, secondo l’interpretazione dei ricorrenti accolta dal magistrato, di un espediente in violazione alla legge elettorale che dispone che “in occasione di tutte le consultazioni elettorali … coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista, […], hanno diritto ad assentarsi dal lavoro… I giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero, a riposi compensativi…”.
Secondo il giudice Cristina Di Stefano “i ricorrenti, in qualità di rappresentanti di lista impegnati nelle operazioni di voto, avrebbero avuto diritto, per le giornate non lavorative di sabato 24, di domenica 25 maggio e di lunedì 26 maggio (nella quale l’attività lavorativa era sospesa per tutti i lavoratori dello stabilimento sulla base del comunicato aziendale numero 14/2014), a tre giorni di riposo compensativo da godere nelle successive giornate o, in alternativa, al pagamento delle specifiche quote retributive in aggiunta alla retribuzione ordinaria, in ogni caso, senza alcuna decurtazione di ferie e Par o Rol residui e senza imposizione di alcun recupero produttivo”. Riposo non accordato, e sostituito da recuperi produttivi.