Sulla vicenda giudiziaria e la crisi della “Santa Croce” di Canistro interviene il Vicepresidente della Giunta Regionale Giovanni Lolli: “Siamo stati sempre presenti, ecco la ricostruzione dei fatti”.
“Su quest’argomento abbiamo fatto tante riunioni, e altre ne faremo, perché ci sta a cuore innanzitutto la salvaguardia dei livelli occupazionali”, ha dichiarato Giovanni Lolli aggiungendo: “Sto lavorando da tempo insieme ai sindacati, a Confindustria e al sindaco per trovare una soluzione che tuteli i 70 lavoratori dell’azienda. Purtroppo la proprietà finora ha fatto muro, ma noi profonderemo un impegno diuturno per arrivare ad una conclusione soddisfacente per i dipendenti. Quanto all’attività amministrativa della struttura regionale – conclude Lolli – essa è stata svolta secondo i dettami della legislazione vigente e in coerenza con i principi della trasparenza e della buona amministrazione pubblica, come si evince dalla ricostruzione dei fatti”.
LA RICOSTRUZIONE DI LOLLI: L’ITER DELLA CONCESSIONE
In vista dell’approssimarsi della scadenza della concessione mineraria, con determina n. DI8/6 del 25.02.2015 il dirigente del Servizio Risorse del territorio ed attività estrattive della Regione aveva disposto una gara con procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta considerata più vantaggiosa attraverso una valutazione comparativa delle istanze.
Due le aziende che hanno risposto al bando: Mastrocesare srl di Avezzano e Sorgente Santa Croce spa di Roma. Con determina n. DI8/28 del 23.06.2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di quest’ultima; inoltre è stato deciso di procedere agli adempimenti connessi alla richiesta di documentazione per l’avvio delle fasi successive, compresi quelli inerenti il rilascio della concessione; e di sospendere, come normativamente prescritto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva fino alla conclusione delle attività di verifica dei requisiti generali di partecipazione previsti, procedendo – per esigenze di celerità del procedimento – alla pubblicazione degli esiti di gara, fatti salvi gli effetti derivanti dall’eventuale esito negativo dei controlli e l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.IL RICORSO DEL COMUNE
Il Comune di Canistro in data 8.05.2015 ha presentato al Tar di L’Aquila un ricorso per l’annullamento e la riforma, previa sospensione, della determinazione DI8/5 del 25.02.2015. Il Tar non ha disposto la sospensiva e ha fissato l’udienza di merito per il giorno 7.10.2015 e a, a seguito della presentazione di una richiesta di sospensione cautelare del Comune di Canistro per motivi aggiuntivi, aveva rinviato al 21.10.2015 l’udienza camerale (poi nuovamente rinviata al 16 dicembre) alla quale il Servizio aveva prodotto una ulteriore memoria.
L’INPS: IL DURC E’ IRREGOLARE
Il Servizio regionale ha acquisito solo in data 24.09.2015, dallo sportello Inps, il Durc irregolare della azienda aggiudicataria e, con nota del 21.10.2015, ha dato avvio alla procedura dell’annullamento all’aggiudicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, avvenuta con la determina n. DI8/28 del 23.06.2015 di aggiudicazione definitiva limitata alla rispondenza dei requisiti. Successivamente lo studio legale della Sorgente Santa Croce spa, Mastroianni-Fasciani, con nota del 30.10.2015 ha trasmesso memorie difensive e contestuale istanza di revoca per autotutela in relazione alla comunicazione 264870 del 21.10.2015. Si evidenzia che l’aggiudicazione provvisoria viene dichiarata dalla Commissione di gara ed è sottoposta ad approvazione della Stazione appaltante; nel caso in cui poi non venga approvata, entro 30 giorni, vale la previsione del silenzio-assenso; pertanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva emesso con DI8/28 del 23.06.2015 è stato limitato alla rispondenza dei requisiti previsti dal bando di gara. Così come prescrive l’art. 48 comma 2, del D.lgs 163/2006, il possesso dei requisiti dichiarati deve essere comprovato fino alla sottoscrizione del contratto/concessione e, in ogni caso -ricorda Lolli- dall’aggiudicazione definitiva non discende alcun diritto a stipulare il contratto.