Sarà deciso direttamente nel merito, il 14 luglio, il ricorso amministrativo con il quale un cittadino abruzzese contesta tutti i provvedimenti adottati negli ultimi mesi per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, fino ad arrivare all’ordinanza del Ministro della Salute dell’11 dicembre scorso che ha modificato la classificazione della Regione Abruzzo.
E’ lo stesso Tar a spiegare nell’ordinanza che il cittadino abruzzese “lamenta la prolungata violazione delle libertà personali ad opera di reiterati atti amministrativi privi di copertura legislativa dei quali chiede l’annullamento formulando, in ogni caso, domanda di risarcimento del danno per illegittima e prolungata limitazione di diritti costituzionalmente garantiti”. I giudici hanno osservato che “oggetto di doglianza è la stessa tecnica di normazione utilizzata dal Governo per gestire l’emergenza epidemiologica, evidenziandosi che soltanto con norma di rango legislativo potrebbero essere disposte limitazioni della libertà personale, di talché le disposizioni di legge che contengono una mera delega in bianco al Presidente del Consiglio dei Ministri, senza ulteriori interventi del Parlamento, rappresenterebbero una violazione della riserva di legge assoluta in materia di diritti di libertà e, sarebbero, dunque, incostituzionali”, nonché rilevato che “le questioni prospettate in giudizio, anche ai fini del vaglio in ordine alla non manifesta infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale prospettate, necessitano dell’approfondimento che connota la fase di merito”. Alla fine il Tar ha ritenuto che “le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso nel merito”, indicata il 14 luglio 2021.