Il Decreto del gip di Teramo Veneziano che ha ordinato il sequestro di oltre 26 milioni di euro ai vertici di Strada dei Parchi S.p.a. ricostruisce la vicenda del nuovo Piano Economico Finanziario della società.
Il Piano era in discussione dal 2014, dopo la scadenza del precedente nel 2013. A fine 2019 La Commissione UE bocciò la proposta di nuovo Piano Economico Finanziario di Strada dei Parchi, predisposto dal ministero delle Infrastrutture e approvato dal Cipe, perché violava la concorrenza, rappresentava un aiuto di Stato nonché un’incompatibile modifica contrattuale. Finora non erano state rese note le motivazioni della censura della UE sul Pef proposto.
I contenuti salienti della proposta bocciata erano i seguenti: prolungamento della concessione per 10 anni, fino al 2040; investimenti per 3.140 milioni di euro di cui 2.000 pubblici; aumento delle tariffe del 2,5% medio per il periodo 2020-2022 e di 3,27 nel periodo 2023-2040; apporto di capitale proprio per 257 milioni; autofinanziamento per 3.140 milioni; estinzione del credito ANAS per 650 milioni. Nel 2013 SdP predispose inizialmente una proposta da 5.429 milioni che, prevedendo un nuovo percorso autostradale, fu bocciata dai tecnici MIT in quanto prevedeva interventi estranei alla Convenzione. Dopo lunghe trattative, si legge nel Decreto, l’11 luglio 2019 SdP presentò una proposta che, seppur “tra riserve dell’Amministrazione concedente”, fu comunque fatto proprio dal MIT, approvato dal CIPE e inviato per il parere obbligatorio alla Commissione Europea.
La Commissione, riassume nel Decreto il gip, rispose il 28 ottobre 2019 bocciando la proposta con queste motivazioni: “la proroga di 10 anni appariva una misura in grado di incidere negativamente sulla concorrenza per l’accesso alla gestione dell’infrastruttura nonché una modifica sostanziale del Contratto; la previsione di un contributo pubblico di 2.000 milioni di euro configurava un inammissibile aiuto di Stato; l’impatto dei lavori aggiuntivi sul valore della Concessione appariva di dubbia compatibilità con la disciplina delle modifiche contrattuali.”
Come ricostruito dal gip di Teramo Veneziano, la Concessione consentiva affidamenti da Strada dei Parchi a società infragruppo per un ammontare massimo al 60% dell’importo degli affidamenti, ma tale quota è stata ampiamente superata. Da qui l’accusa di “abuso d’ufficio” per alcuni dirigenti apicali. Dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2016, secondo i dati del ministero delle Infrastrutture citati dal Gip, su 96 interventi 67 erano stati affidati a società infragruppo per 304.983.582,62 euro pari al 98,19% del totale, solo 5.598.528,73 euro a terzi pari all’1,81%. Per questo squilibrio il ministero ha sanzionato Strada dei Parchi e il Tar del Lazio ha ritenuto appropriato il comportamento del ministero riformulando solo l’importo della sanzione, ritenendo giusto calcolare questa percentuale nei singoli periodi regolatori. Ai fini penali, secondo il gip, anche a voler seguire la diversa modalità di calcolo proposta dalla Concessionaria, a fine 2016 la società aveva già raggiunto il 59.9% del totale degli affidamenti previsti per la durata dell’intera Concessione, cioè fino al 2030. Pertanto, tutti gli affidamenti dal 2017 in poi avrebbero dovuto in ogni caso essere destinati a terzi.
In particolare, il gip evidenzia tre contratti infragruppo post 2016 che riguardano il tratto autostradale nella provincia di Teramo sotto la competenza della locale Procura: quello da oltre 169 milioni del 28 aprile 2017, stipulato da Strada dei Parchi con Toto Costruzioni e relativo ai lavori di anti-scalinamento; uno da 1,2 milioni per interventi sui viadotti San Nicola e Biselli e un terzo per circa 56.000 euro per il viadotto Cerchiara. Per quanto attiene i contratti, secondo il gip “le generiche motivazioni che si rinvengono nelle premesse negoziali” sono assolutamente inidonee a giustificare il superamento del limite normativo per gli affidamenti infragruppo “e soprattutto – aspetto che si ritiene determinante per valutare la sussistenza e la ravvisabilità del dolo intenzionale che caratterizza il delitto di ‘abuso d’ufficio’ stridono con “l’acquisita consapevolezza da parte della Concessionaria, quantomeno dal gennaio 2017…dell’intervenuto raggiungimento – alla data del 31. dicembre 2016 della soglia massima di lavori suscettibili di esecuzione diretta (in proprio o mediante affidamento a società collegate)”.