Il Forum H2O annuncia di aver trovato un documento eccezionale che inchioda il Ministero dell’Ambiente in merito alla bonifica della mega discarica dei veleni di Bussi sul Tirino.
La Segreteria Operativa del Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua, in una nota, afferma che nel 2017, davanti ai giudici del TAR Lazio, l’Avvocatura dello Stato sosteneva la legittimità della gara per la bonifica delle discariche 2A e2B a Bussi sul Tirino ritenendo infondati gli argomenti che il Ministero dell’Ambiente ha utilizzato per annullarla.
Il Forum H2O aggiunge di aver “riesumato” la memoria depositata nel 2017 al TAR Lazio dall’Avvocatura per conto del Ministero dell’Ambiente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Abruzzo nell’ambito del giudizio sul ricorso che la società Toto Holding aveva presentato per l’annullamento del bando di gara che il Commissario Goio aveva indetto a dicembre 2015 per la bonifica con rimozione dei rifiuti delle discariche 2A e 2B a Bussi, ricorso poi perso dalla Toto Holding.
Nel comunicato stampa il Forum H2O afferma che “Il Ministero dell’Ambiente e la Presidenza del Consiglio, per il tramite dell’avvocato dello Stato Palatiello, nel 2017, difesero a spada tratta davanti ai giudici la legittimità del bando di gara per la bonifica da 45 milioni di euro che oggi lo stesso ministero ha annullato, ritenendo peraltro infondate proprio quelle criticità che oggi il dirigente ministeriale Lo Presti sostiene essere talmente rilevanti da essere alla base del provvedimento di annullamento“.
Scriveva l’Avvocato dello Stato Palatiello “Con un secondo profilo di censura Toto Holding s.p.a. lamenta che sarebbe mancata la caratterizzazione delle aree e che la progettazione preliminare sarebbe erronea per carenza di istruttoria. Tale ulteriore doglianza è manifestamente inammissibile perché priva di qualsivoglia riscontro istruttorio, che era onere di Toto fornire, tenuto anche conto del lungo tempo trascorso dall’indizione della gara.” (neretto ed evidenziature nostre, ndr).
Singolare, intanto, che oggi sia un dirigente del Ministero stesso, Lo Presti, a sposare gli stessi motivi addotti dal gruppo Toto, a cui evidentemente il Ministero e l’Avvocatura dovranno adesso come minimo chiedere scusa.
Inoltre è interessante notare che l’Avvocatura contestava a Toto anche la tardività nel far emergere eventuali problematiche del bando “tenuto conto del lungo tempo trascorso”. Era il 2017. Oggi, nel 2020, passati altri tre anni, a cinque dal bando di un Commissario di Governo, il Ministero dell’Ambiente, addirittura come Stazione Appaltante, annulla tutto motivando con quelle stesse problematiche ritenute infondate dall’Avvocatura. Evidentemente il concetto di tardività è come una fisarmonica, dipende da chi la suona…
Crediamo che dopo Kafka (che avevamo richiamato nel comunicato in cui smentivamo, carte alla mano, la sussistenza delle criticità tecniche citate da Lopresti) il ministero dell’Ambiente voglia superare anche Ionesco e il suo teatro dell’assurdo. Già immaginiamo l’Avvocatura dover difendere dai ricorsi l’atto di annullamento della gara con una giravolta a 180 gradi rispetto a quanto affermato nel 2017. È vero che nei tribunali italiani se ne vedono tante ma questa volta andrà in scena una prima assoluta. Magari i giudici apprezzeranno.
Segnaliamo en passant un secondo passaggio nella memoria dell’Avvocatura molto interessante, quello in cui sostiene che la stessa Protezione Civile nazionale, con l’ordinanza del 2016, abbia di fatto confermato l’operato del Commissario e, quindi, il suo bando.
Scriveva l’Avvocato Palatiello “Con Ordinanza del Capo della Protezione Civile 8.8.2016, n. 365, pubblicata nella G.U. 22.08.2016 n. 195, è stato disposto il subentro del Ministero dell’Ambiente nelle funzioni della ex struttura commissariale, ed è stato, altresì, attribuito a tale dicastero lo specifico compito di attuare tutti gli interventi già approvati dall’ex Commissario delegato nell’ambito del sito di bonifica di interesse nazionale di Bussi sul Tirino (v. art. 1, comma 2).
Con tale sopravvenuta ordinanza di protezione civile è stata, dunque, confermata tutta l’attività già posta in essere dall’ex commissario, ivi compreso il bando del 18.12.2015, (che è stata recepita e fatta propria dall’amministrazione competente in via ordinaria). Tale ordinanza -essendo stata adottata all’esito di articolata istruttoria, come si desume dai relativi preamboli- è sussumibile nella nozione di atto confermativo a contenuto rinnovatorio, il quale, se non autonomamente impugnato – a differenza della conferma mera, qui non ravvisabile- comporta l’ improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’originario ricorso proposto avverso l’atto oggetto di conferma (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, sent. 25.2.2009, n.
1115.) Nella fattispecie Toto Holding ha omesso di impugnare l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 8.8.2016, n. 365, pubblicata nella G.U. 22.08.2016 n.195, nella parte in cui è stato (implicitamente, ma inequivocabilmente) confermato (anche) il bando del 18.12.2105; onde l’odierno ricorso avverso il predetto bando è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.”
Pertanto il Ministero dell’Ambiente, se leggiamo bene quanto affermato dall’Avv. Palatiello, ha annullato anche un’Ordinanza di Protezione Civile? Con quali poteri? Notevole.
Alla Procura di Pescara chiediamo di far luce sulle motivazioni alla base dell’atteggiamento dei dirigenti ministeriali e sugli annunci del Ministro che un anno fa prometteva l’avvio dei lavori entro pochi giorni smentendo l’esistenza della procedura di annullamento, oggi attuata dal Ministero“.
In allegato gli estratti della memoria dell’Avvocato dello Stato Palatiello: