A Colonnella continua la battaglia del Comune contro la prostituzione e il sindaco Leandro Pollastrelli firma una apposita ordinanza come aveva già fatto il suo precedessore Marco Iustini.
Il fenomeno del meretricio a Colonnella è annoso e il Comune continua la lotta alla prostituzione a suon di ordinanze. Si tratta del sesto provvedimento firmato dal sindaco Leandro Pollastrelli che punisce chi viene sorpreso a contrattare prestazioni sessuali e che rischia di pagare una sanzione di 400 euro. I carabinieri e la polizia locale nel 2015 ne avevano elevate ben 69 nel corso di controlli sul territorio. Nel 2016 le multe sono scese a 53 e nel 2017 e 2018 a 48 e 45 mentre nei primi tre mesi del 2019 sono state 10.
La prima ordinanza anti-prostituzione era stata firmata dal sindaco Marco Iustini, predecessore di Pollastrelli con l’obiettivo di prevenire l’igiene e la salute pubblica alla luce del frequente abbandono di rifiuti ( fazzoletti, profilattici ed altri oggetti e prodotti) per strada e nelle aree agricole soprattutto nelle zone di San Giovanni e di Valle Cupa.
L’ordinanza punisce l’abbordaggio, la contrattazione e la consumazione in luogo pubblico e le sanzioni vengono quasi sempre pagate subito dai clienti delle lucciole, che preferiscono non farsi recapitare a casa l’avviso di pagamento.
Il Sindaco di Colonnella spiega che questi provvedimenti amministrativi, nel corso degli anni , hanno consentito di ridurre il fenomeno, grazie al lavoro sinergico dei carabinieri e della polizia locale, che proseguono controlli e monitoraggio del territorio per contrastare anche altri problemi inerenti la sicurezza pubblica.
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Affermo che, anche con le nuove disposizioni legislative, le Ordinanze Sindacali ed i Regolamenti di Polizia Urbana devono essere conformi ai principi generali dell'Ordinamento, secondo i quali la prostituzione su strada non può essere vietata in maniera vasta ed indeterminata. Di conseguenza, i relativi verbali di contravvenzione possono essere impugnati in un ricorso. In più per le medesime ragioni, i primi provvedimenti suddetti non possono essere emessi per problematiche permanenti ed i secondi non possono riguardare materie di sicurezza e/o ordine pubblico.
P.S. I relativi soggetti possono essere sanzionati per evasione fiscale, anche per le tasse locali (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006, come chiarificato dalla Cassazione con la Sentenza n. 10578/2011).