Covid e Zona Arancione Abruzzo. Ordinanza della Regione: le misure in vigore dal 13 dicembre

Il presidente della Regione Marco Marsilio, in vista del ritorno dell’Abruzzo in zona arancione, oggi ha firmato l’ordinanza numero 108 relativa a misure di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nell’Ordinanza firmata dal governatore Marsilio e dal vicepresidente con delega all’Agricoltura, Caccia e Pesca Emanuele Imprudente e dalla direttrice del Dipartimento Agricoltura Elena Sico si legge che è consentito, da domani 13 dicembre, lo spostamento, anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, per la coltivazione e la cura dei terreni per uso agricolo e per accudire animali allevati e raccogliere tartufi.

L’attività di ricerca e raccolta dei tartufi, in quanto assimilabile ad attività lavorativa, è pertanto consentita anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.

L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.

L’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale. Relativamente all’attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.

La vigilanza ittica e venatoria volontaria è consentita in quanto attività di pubblico interesse e può essere esercitata dagli agenti di polizia giudiziaria nominati dalle Province nell’ambito del territorio provinciale di propria pertinenza, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione.

Per informazioni più dettagliate clicca qui: OPGR 108_del 12_12_2020 (1)

 

Gigliola Edmondo: