Fossacesia: canoni di locazione 2020, bando per l’assegnazione di contributi

Fossacesia: canoni di locazione 2020, bando per l’assegnazione di contributi ai cittadini.

Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia, (fossacesia.org), è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo anno 2020. Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e reperibili presso il sito ufficiale fossacesia.org o presso il Segretariato Sociale del Comune di Fossacesia, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.

Il bando è aperto dal 17 novembre al 17 dicembre 2020. Possono partecipare i cittadini che hanno, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti: a) Residenza anagrafica nel Comune di Quarrata e nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo b) valore ISE ( Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 non superiore a € 28.470,83; c) valore ISEE ( indicatore della Situazione Economica Equivalente ), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica ) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA “A” – Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2018 (€ 13.192,92 ). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA ” B” – Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2018 e l’importo di € 28.470,83. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 ( limite per l’accesso all’ERP per il 2016 di cui alla tab. “A” della L.R. 96/96 e s.m.e.i.). d) se cittadino extra-comunitario o apolide, essere in possesso del certificato storico di residenza che attesti la permanenza in Italia da almeno 10 anni o in Toscana da almeno 5 anni; e) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; f) non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di pregio artistico); g) essere titolari di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica; h) essere in regola con il pagamento dell’imposta di registro prevista per i contratti di affitto di alloggi; i) assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero.

I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato italiano; i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini italiani aventi proprietà all’estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel Paese di provenienza o estero, al fine di permettere all’Amministrazione comunale di eseguire le dovute verifiche. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia,potranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva.

Questi ultimi, su richiesta del Comune di Quarrata, prima dell’erogazione del contributo spettante, dovranno produrre, al fine della liquidazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all’originale. l)non essere titolare, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa; m) non aver ottenuto altri benefici pubblici di sostegno alloggiativo, erogati da qualunque ente e in qualsiasi forma.

Massimo Profeta: