Coldiretti plaude al via libera dell’Ue all’ indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
“Trasparenza significa qualità e garanzia per la salute dei consumatori “ : Così Coldiretti Abruzzo dopo lo storico via libera dell’ Unione europea alla richiesta italiana di indicare obbligatoriamente l’origine per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
L’associazione degli agricoltori evidenzia che questo provvedimento ” metterà finalmente in trasparenza i circa 80mila quintali di formaggi prodotti in Abruzzo di cui presumibilmente solo la metà con latte abruzzese. Sono, infatti, scaduti senza obiezioni alle ore 24 del 13 ottobre i tre mesi dalla notifica previsti dal regolamento 1169/2011 come termine per rispondere agli Stati membri che ritengono necessario adottare una nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti. Una buona notizia sia per i consumatori appassionati di prodotti caseari e sia per gli allevatori a cui oggi arrivano compensi oscillanti tra i 30 e i 40 centesimi, spesso al di sotto dei costi di produzione, e che ora potranno veder meglio valorizzato il proprio lavoro.
Il provvedimento riguarda l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari che dovrà essere indicata in etichetta con:
- a) “paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”;
- b) “paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato”
- c) “paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato”;
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato e trasformato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte: nome del paese”. Se, invece , le operazioni indicate avvengono nei territori di più paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le segUenti diciture: “miscela di latte di Paesi Ue” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi Ue” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi Ue” per l’operazione di trasformazione. Infine se le operazioni avvengono nel territorio di più paesi situati al di fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le segUenti diciture: “miscela di latte di Paesi non Ue” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi non Ue” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi non Ue” per l’operazione di trasformazione. L’ entrata in vigore e fissata 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e quindi, auspicabilmente dal primo gennaio 2017 come è stato previsto per un testo analogo in Francia. In regione 5mila famiglie sono legate alla produzione di latte, alla trasformazione, alla commercializzazione e a tutto l’indotto del mondo rurale (veterinari, mangimisti, produttori di cereali, ecc) di cui fanno parte una quarantina di caseifici artigianali e 500 allevatori di latte bovino che producono circa 700mila quintali di latte (che generano un indotto di oltre 40milioni di euro) destinati per metà circa all’imbottigliamento e per l’altra metà alla trasformazione in circa 40mila quintali di formaggio.A beneficiare della nuova norma saranno non solo le aziende agricole regionali ma anche i consumatori che potranno così essere sicuri di mangiare formaggio veramente abruzzese Nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali sono citati ben 14 tipi di formaggi abruzzesi: caciotta di vacca, caciocavallo abruzzese, caciofiore aquilano, caciotta vaccina frentana, caprino abruzzese, ricotta di stazzo, giuncata vaccina, giuncatella abruzzese, Incanestrato di Castel del Monte, pecorino d’abruzzo, Pecorino di Atri, Pecorino di Farindola, Pecorino marcetto, scamorza abruzzese “.