Metanodotto Sulmona: il Tar del Lazio respinge il ricorso del Comune dell’Aquila. La vicenda risale all’inizio del 2005.
Nessuna illegittimità del decreto con il quale nell’aprile 2011 il Ministero dell’Ambiente pronunciò la compatibilità ambientale del progetto denominato ‘Metanodotto Sulmona-Foligno e Centrale di compressione di Sulmona’ presentato dalla società Snam Rete Gas, nonché del decreto emesso due mesi dopo con il quale ne fu dichiarata la “pubblica utilità”.
Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto nel 2011 dal Comune dell’Aquila. La vicenda parte a fine gennaio 2005 quando Snam Rete Gas chiese la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto. Il comune dell’Aquila nel 2010 espresse parere negativo, rilevato tra l’altro l’impatto negativo per il territorio, per la sicurezza dei cittadini e per l’economia locale.
Secondo il Tar, “la VIA. positiva prevede, in modo inequivocabile, che il provvedimento autorizzativo è rilasciato a condizione che si ottemperi” a una serie di prescrizioni; e “le esigenze di protezione ambientale sono state considerate e considerate in specifiche prescrizioni (pari a 67) che regolano la realizzazione del progetto sottoposto a VIA”. In sostanza, quindi, per i giudici “le modalità operative seguite nella approvazione del progetto in argomento sono conformi alla disciplina vigente” e “il progetto in esame nel dare atto della valenza naturalistica-ambientale del territorio attraversato dal metanodotto, ha prescritto che SRG concordi con le Regioni e le ARPA competenti misure tese a proteggere, mantenere e migliorare la biodiversità del territorio”.
Alla luce di tutto, per i giudici amministrativi, “non può dirsi, come ritenuto invece da parte ricorrente, che vi sia stato uno sbilanciamento, nella comparazione e valutazione degli interessi confliggenti, a tutto vantaggio dell’interesse economico-imprenditoriale della Snam e a discapito dell’interesse ambientale e della sicurezza dei cittadini. A tale riguardo deve ritenersi che, nel caso di specie, non sia stato valorizzato l’interesse meramente economico dell’impresa proponente, atteso che l’opera fa parte di un articolato progetto, di sicuro rilievo strategico, che mira ad assicurare l’approvvigionamento energetico ai cittadini e alle imprese nell’ambito di vaste aree regionali e dell’intero Paese”.