Il Comune di Montesilvano interrompe l’erogazione di acqua, luce e gas a chi occupa abusivamente gli alloggi popolari. Lo step successivo è lo sgombero.
L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ottavio De Martinis, continua la lotta alle occupazioni abusive degli alloggi popolari, applicando un nuovo articolo della normativa regionale (art. 36 bis) sulla Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili, che ha riferimento alla legge per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei canoni di locazione.
Il sindaco De Martinis in una nota scrive che “Il Comune di Montesilvano seguirà le nuove disposizioni regionali, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale degli alloggi popolari morosi, al fine di facilitare i gestori delle utenze: luce, acqua e gas, che per legge dovranno interrompere la fornitura, pena l’omissione degli atti di ufficio. A questo punto l’alloggio non potrà essere più agibile perché verranno meno le condizioni igienico sanitarie tanto da applicare la possibilità dello sgombero con un’ordinanza sindacale. Da anni siamo in prima linea nella lotta contro le occupazioni abusive, oggi siamo ad un passo della liberazione di chi si appropria delle abitazioni in maniera illegale. In passato ci sono stati ritardi dettati proprio dalla burocrazia, mi auguro che questa nuova normativa regionali abbrevi i tempi e che la legalità governi in ogni angolo della città, in particolare nei quartieri di edilizia residenziale pubblica”.
Il consigliere delegato alle Politiche della casa Marco Forconi aggiunge che si tratta di “Un’idea pionieristica che si colloca nell’ambito della trasparenza amministrativa, culturalmente inserita all’interno della prevenzione dei reati. Le ultime modifiche della legge regionale sull’edilizia popolare in una direzione più legalitaria hanno dato un forte impulso all’attività di contrasto all’abusivismo ma anche i comuni possono dotarsi di strumenti significativi per sostenere tale finalità. Il sindaco De Martinis non è un burocrate, conosce perfettamente la situazione degli alloggi popolari e intraprende tutte quelle idee innovative, che potrebbero dare un apporto significativo nel campo della legalità e della sicurezza urbana. I residenti di via Rimini hanno iniziato a capire che questa amministrazione comunale non ha nessuna voglia di giocare sulla loro pelle: gli sfratti continueranno, conferendo alla periferia della nostra città un indice di vivibilità largamente superiore rispetto al passato.
L’articolo 36 bis della Legge Regionale del 25 ottobre 1996 n. 96: Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili dice nel comma 1 che La somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili di alloggi Erp- è disciplinata dall’articolo 5 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 naggio 2014 n. 80 a cui fa segutio il Decreto Minniti, la cui riforma stabilisce i poteri sindacali di ordinanza in materia di sicurezza urbana, lotta al degrado del territorio e tutela del decoro cittadino attraverso una definizione legislativa dei rispettivi ambiti d’intervento. Al fine di agevolare le società erogatrici nell’adempimento – dice il comma 2 – di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 5 sdel d.l. 47/2014, in relazione al divieto di allaciamento ai pubblici servizi per coloro che occupano abusivamente un alloggio ERP senza tiolo, le Ater e i Comuni interessati pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli alloggi ERP oggetto di occupazioni illegali non sanabili. In caso di impossibilità di allaciamento – continua il comma 3 – dei servizi di energia elettrica, di gas e di servizi idrici, ai sensi del presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall’art. 26 del d.p.r. 6 giugno 2001n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) per il venir meno delle condizioni igienico-sanitarie, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 – quater dell’articolo 5 del d.l.”