Regione Abruzzo: Marsilio ha firmato l’ordinanza numero 88, definite le risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale.
Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 88 relativa alla definizione delle risorse finanziarie erogabili alle aziende di trasporto pubblico locale, per la copertura dei costi di produzione del servizio relativamente all’esercizio 2020, a seguito delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.
ORDINANZA n. 88 del 24 SETTEMBRE 2020
VISTI:
l’art. 32 della Costituzione;
lo Statuto della Regione Abruzzo;
la legge 10 aprile 1981, n. 151 “Legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei
trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli
investimenti nel settore”;
la legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 “Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici
locali”, di recepimento della norma statale di cui al precedente capoverso, e in particolare gli artt. n. 49
“Obiettivo dei contributi di esercizio”, recante le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie erogabili
a fronte del servizio di trasporto pubblico locale, e n. 56 “Programmi”, che prevede l’erogazione delle suddette
risorse finanziarie per acconti di competenza e successivi conguagli;
il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59”;
i vigenti Contratti di Servizio tra la Regione Abruzzo e le Società Trenitalia p.A. e T.U.A p.A., sottoscritti, ai
sensi degli articoli 18 e 19 del citato decreto legislativo n. 422/97, rispettivamente in data 27 novembre 2016 per
gli anni 2015/2023 e in data 29 settembre 2017 per gli anni 2018/2027;
la legge regionale 23 dicembre 1999, n. 143 in materia di contribuzione relativa alla gestione delle linee di
trasporto pubblico definite “operaie”;
la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 “Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico
locale”;
il Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ed, in particolare l’art. 4 recante
il divieto di eccessiva compensazione;
la legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011–2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)” e, in particolare l’art. 64
“Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia”;
le seguenti normative contenenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e, in
particolare il comma 4-bis dell’art. 92, che testualmente dispone: “Al fine di contenere gli effetti negativi
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui
gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti
dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o
Il Presidente della Regione
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penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020” (comma così modificato dall’art. 109, comma 1, lett. b), D.L.
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile
2020 (ora Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ed in particolare l’art. 200 “Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale”
Comma 1 “Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri
sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione
dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto
alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio…” (così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77);
Comma 2 “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della
compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale (…). Tali criteri,
al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori
costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza”
(così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77);
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
D.P.C.M 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze n. 340 in data 11 agosto 2020;
D.P.C.M. 7 settembre 2020 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”;
Decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze
finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
le precedenti OO.P.G.R. riguardanti, nello specifico, il settore trasportistico;
la D.G.R. n. 521 del 28 agosto 2020 recante “Emergenza Covid-19. Autorizzazione ricorso alla istituzione di
servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico” ed in particolare il secondo capoverso del punto 2 della
parte deliberativa;
DATO ATTO che
Il Presidente della Regione
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le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio fissate dalle richiamate norme rappresentano
obblighi per le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, con ripercussioni negative su queste
ultime in termini di riduzione dell’utenza trasportata, con conseguente inevitabile abbattimento dei ricavi
da traffico, nonché in termini di costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza;
contestualmente, le ripetute norme costituiscono impegni per i committenti dei servizi di che trattasi, a
garanzia del corretto finanziamento del deficit, quest’ultimo derivante alle aziende di trasporto pubblico
regionale e locale dall’applicazione di tariffe imposte oltre che, nell’attuale situazione emergenziale, dalla
inevitabile riduzione di utenza, nonché dai maggiori costi sostenuti per il rispetto delle prescrizioni
ingiunte;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla ridefinizione del sistema ordinario di finanziamento del trasporto
pubblico regionale e locale, adeguandolo, esclusivamente per il corrente esercizio 2020, allo scenario di contesto
determinato dall’emergenza epidemiologica, con la finalità di consentire agli esercenti i servizi in argomento il
raggiungimento dell’equilibrio economico aziendale, attese anche le maggiori risorse statali messe a disposizione
allo scopo di mitigare gli effetti negativi derivanti dall’applicazione delle misure di contenimento del contagio da
Covid-19;
ORDINA
Per l’esercizio 2020, è garantito alle Aziende ed ai Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale,
contrattualizzati o affidati in concessione, l’equilibrio economico aziendale, anche in assenza di servizi o
riduzione degli stessi rispetto agli ordinari programmi di esercizio, secondo i seguenti interventi:
Erogazione, in favore delle aziende titolari di contratto di servizio per il trasporto pubblico regionale e
locale, del 100% dei corrispettivi previsti nell’atto di regolazione;
Erogazione, agli attuali concessionari dei servizi di Tpl, esclusivamente dei contributi in acconto di cui alla
legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, nella misura pari al 100% di quelli erogati nel precedente esercizio,
nonché dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 143/99 e n. 44/2005, secondo le modalità di
quantificazione utilizzate nel 2019.
Erogazione, in favore delle aziende e dei Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, del
corrispettivo previsto dalla D.G.R. n. 521 del 28 agosto 2020 a fronte della istituzione delle corse
aggiuntive, autorizzate secondo quanto previsto nel citato provvedimento amministrativo, di sostegno a
quelle scolastiche ordinarie.
Erogazione, al fine della compensazione dei ricavi cessanti, relativamente al minor numero di passeggeri
trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, delle risorse di cui all’art. 200 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo i criteri e le modalità esplicitati nell’apposito decreto attuativo del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
previsto al secondo comma del citato articolo.
Stante il divieto di eccessiva compensazione del servizio di trasporto pubblico locale, le risorse finanziarie
erogate per l’anno 2020 sono finalizzate a garantire, a ciascun soggetto titolare di servizi pubblici di trasporto,
esclusivamente l’equilibrio economico dell’attività di Tpl: qualora dalla riclassificazione dei bilanci aziendali
chiusi al 31.12.2020, dovesse risultare un margine di utile superiore a quello ritenuto ragionevole, l’eccedenza
sarà considerata come corrispettivo/contributo per l’esercizio 2021; nel caso opposto sarà corrisposta la
differenza tra l’utile considerato ragionevole e quello effettivo, oltre a quanto necessario, in caso di perdita, alla
integrale copertura dei costi di produzione del servizio.
Il Presidente della Regione
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La riclassificazione dei bilanci di cui al precedente capoverso sarà presentata con esplicita indicazione, tra i
ricavi, dei proventi da traffico e delle precitate erogazioni di risorse finanziarie pubbliche, nonchè di eventuali
ulteriori contributi o benefici concessi dallo Stato. I costi saranno rappresentati tenendo conto degli
ammortizzatori sociali applicati, con separata indicazione di questi ultimi.
Al fine della quantificazione della risorsa finanziaria minima per il raggiungimento del ripetuto equilibrio
economico aziendale per l’attività di Tpl, i competenti Uffici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti,
eventualmente avvalendosi della collaborazione del MEF e/o delle istituzioni nazionali di polizia con
competenze in materia economica e finanziaria, provvederanno ad effettuare sui bilanci riclassificati le
opportune verifiche, anche attraverso apposite analisi comparative con la documentazione contabile relativa agli
esercizi precedenti, procedendo, se del caso, al risconto dei costi non di competenza.
Il sistema di determinazione del ragionevole utile, previsto dalle vigenti norme in tema di compensazione di
pubblici servizi e dal richiamato Reg. (CE) n. 1370/07, sarà oggetto di successivo provvedimento della Regione
Abruzzo.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale
dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge.
L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
Prefetti, ai Comuni capoluogo di provincia e/o titolari di servizi di Tpl, alle aziende di trasporto regionali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di giorni centoventi.
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Emidio Primavera
firmato digitalmente
Il Presidente
Dott. Marco Marsilio
firmato digitalmente