Ricostruzione Centro Italia: Legnini firma l’Ordinanza 108

Il commissario straordinario per la Ricostruzione post sisma nel Centro Italia Giovanni Legnini ha emanato l’Ordinanza 108 che prevede nuovi compensi per i professionisti e una domanda semplificata per il contributo alla riparazione dei danni lievi, per agevolare la presentazione entro il termine del 30 novembre.

Con l’Ordinanza, firmata dal commissario Legnini, viene disciplinato anche l’utilizzo del super sismabonus in aggiunta al contributo, per evitare spese in carico ai cittadini, e si dà una nuova spinta al recupero delle vecchie domande e l’adesione al nuovo regime semplificato dell’Ordinanza 100 per ottenere il contributo.

Il commissario Legnini afferma che “Il nuovo accordo con i professionisti della ricostruzione, insieme alle disposizioni introdotte per agevolare la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata riparazione e alla nuova procedura semplificata di recupero e rapido esame delle vecchie domande giacenti da tempo rispondono all’esigenza di accelerare la presentazione dei progetti, velocizzarne l’esame e per tale via far finalmente partire la ricostruzione del Centro Italia. Sarà inoltre molto più agevole evitare gli accolli di spesa a carico dei cittadini mediante l’utilizzo del super sismabonus. Le nuove tariffe erano attese da tempo dai professionisti, e ora ci sono tutte le condizioni perché i tecnici accelerino la presentazione dei progetti e si aprano i cantieri. Ulteriori ritardi, data anche la forte semplificazione delle procedure, sarebbero davvero incomprensibili”.

Sul sito www.sisma2016.gov.it  si legge che da oggi entra in vigore l’Ordinanza 108 firmata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, e potranno così essere applicate ai progetti della ricostruzione privata le nuove tariffe professionali dell’equo compenso, ridotte del 30%, introdotte dal Decreto Legge 104/ 2020, con le modalità definite nella Convenzione condivisa con la Rete delle Professioni Tecniche.

L’Ordinanza, sulla quale l’8 ottobre scorso è stata raggiunta l’intesa unanime della Cabina di Coordinamento con i presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei Sindaci, stabilisce anche una procedura semplificata per la presentazione delle domande di riparazione dei danni lievi, la cui scadenza è fissata entro il termine del 30 novembre. Proprio per consentire a tutti di rispettare tale termine, dichiarato perentorio dal legislatore, e permettere a tecnici e cittadini di valutare anche la possibilità di integrazione del contributo con i superbonus sisma ed eco, è stata prevista la possibilità di presentare domande anche con documentazione parziale, con l’obbligo di integrarle entro il 31 gennaio prossimo.

Le nuove tariffe

L’Ordinanza 108 stabilisce che i compensi professionali nella ricostruzione privata siano determinati in base all’articolo 57 del decreto 104 di agosto, che fa riferimento alle tabelle dell’equo compenso definite dal Ministero della Giustizia, scontate del 30%. Le nuove tariffe sono mediamente più vantaggiose per i professionisti, soprattutto sui lavori di importo più piccolo, e si applicano a tutti i progetti presentati a partire dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del decreto 104. Per esplicita disposizione l’equo compenso può essere applicato, senza accollo per i committenti, anche alle vecchie domande di contributo che aderiscono al regime semplificato dell’Ordinanza 100 entro il 14 novembre 2020.

Domanda semplificata per i danni lievi

Per quanto riguarda i danni lievi i cittadini, attraverso i professionisti, possono presentare entro il termine perentorio del 30 novembre una domanda semplificata di contributo, che oltre agli estremi identificativi dei proprietari e delle unità immobiliari, dovrà contenere la scheda di valutazione del danno e il progetto architettonico descrittivo dell’intervento. Entro il termine del 31 gennaio 2020 il professionista deve integrare e completare la domanda con tutta la documentazione richiesta ai sensi delle Ordinanze vigenti, pena l’improcedibilità e la decadenza dal contributo.

Super sismabonus per la spesa eccedente

L’articolo 7 stabilisce la possibilità di utilizzare il super sismabonus previsto dall’articolo 119 comma 4 del Decreto 34/2020, al posto del vecchio sismabonus, per le spese di riparazione o ricostruzione che eccedono il contributo concesso dallo Stato. In questo modo gli eventuali accolli a carico dei committenti potranno essere coperti dalla detrazione fiscale del 110%. Vale la pena di ricordare a questo proposito che in Parlamento, in questi giorni, si stanno discutendo nuovi provvedimenti per ampliare la possibilità di utilizzare queste detrazioni nella ricostruzione.

 

Gigliola Edmondo: