Una donna di Teramo a processo con l’accusa di non aver fatto vedere i figli al padre e di aver violato il provvedimento del tribunale sull’affidamento condiviso dei loro bambini.
Il processo è iniziato ieri a Teramo davanti al giudice onorario Marco Scimia a carico della donna, co-affidataria della prole, che in più occasioni si sarebbe rifiutata di riconsegnare i figli al padre negli orari prestabiliti in base ad un provvedimento del Tribunale. La madre è finita sotto accusa per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Il padre si è costituito parte civile.
Cosa significa avere l’affidamento condiviso dei figli?
In caso di separazione dei genitori, il giudice deve sempre privilegiare, nella propria decisione, la soluzione di affidare loro i figli in modo condiviso e tale scelta comporta, all’atto pratico, l’obbligo per entrambi i genitori:
– di esercitare la responsabilità genitoriale sulla prole e di condividere le decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli.
Per dare un contenuto concreto a queste espressioni, richiamiamo qui di seguito le parole usate da alcune Corti, secondo le quali i genitori che abbiano l’affido condiviso dei figli:
– dovranno predisporre e attuare un programma condiviso per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione dei figli nel rispetto delle loro esigenze e delle loro richieste;
– ripartirsi i compiti e la responsabilità nella gestione del figlio, permettendo di realizzare un bilanciamento delle sfere di competenza;
– impegnarsi a realizzare una linea comune nell’educazione dei figli; in una fase transitoria essa può anche essere dettata, tramite alcune prescrizioni, dal giudice, purché partendo dal ragionevole presupposto di poter giungere a un riequilibrio dei rapporti tra i genitori;
– permettere ciascuno all’altro genitore di avere rapporti col figlio, nella consapevolezza che la sua cultura, la personalità e le sue idee sono diverse da quelle proprie.
L’affidamento condiviso, tuttavia, non comporta necessariamente che ciascun genitore trascorra con i propri figli lo stesso tempo rispetto all’altro genitore. Non c’è quindi una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori, essendo impossibile un convivenza del minore con entrambi i genitori.