Trasporto disabili, la Consulta boccia la Regione. E’ illegittimo l’articolo 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, nella parte in cui dice che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo ‘nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa’.
E’ quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 275, che di fatto ha dichiarato illegittima la norma stessa. Il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, – si legge nella sentenza – trasforma l’onere della Regione in una “posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, tutelato dall’articolo 38 della Costituzione, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata. Le ricadute sarebbero anche a livello di programmazione del servizio.