Chieti, Prefettura condannata a risarcire un automobilista. In seguito all’esecuzione della sentenza del Giudice del Tribunale di Chieti Pastorelli, nell’ambito della causa contro la Prefettura Teatina, è stato indennizzato un automobilista di San Salvo, rappresentato e difeso dall’ Avvocato Isabella Mugoni. Esprime soddisfazione il Presidente del Comitato Protrignina, Antonio Turdò.
A ricordare la vicenda in una nota è proprio il Presidente del Comitato Protrignina Antonio Turdò il quale sottolinea che l’automobilista si era rivolto alla sua associazione per farsi tutelare contro un verbale , notificato oltre i termini di legge che, lo ricordiamo sono 90 giorni e non più 150, dalla Polizia municipale del comune di San Salvo, in conseguenza della violazione art.158/1 comma 5°, verbale rilevato da due agenti della locale polizia i quali comminavano una sanzione pecuniaria di euro 85,00 + 13,00 di spese per un totale di euro 98,00. In seguito l’ufficio di Presidenza del Comitato ha presentato ricorso stragiudiziario alla Prefettura di Chieti, area III adducendo la motivazione della notifica oltre i termini previsti dalla legge e quindi chiedendo la decadenza del titolo. La Prefettura di Chieti “ inopinatamente” ha respinto il suddetto ricorso emettendo un’ordinanza ingiuntiva con la condanna all’ automobilista del pagamento al Comune di San Salvo, di euro 270,00. Immediato l’ intervento dell’ufficio legale dell’associazione a mezzo dell’avvocato Isabella Mugoni che propone opposizione con ricorso giudiziario al Tribunale di Vasto. L’ufficio del Giudice di Pace rappresentato dall’avvocato G. Pastorelli emette una sentenza a favore dell’automobilista che ha accolto il ricorso con la conseguente condanna dell’ufficio periferico del Ministero dell’Interno, ed il pagamento delle spese pari a € 132,00.
“E’ una grande soddisfazione che la giustizia punisca e dispensi legalità e tutela di noi poveri automobilisti, afferma in una nota il Presidente del Comitato Protrignina Antonio Turdò, ma soprattutto punisca chi presuntuosamente utilizza il Codice della Strada a suo uso e consumo, è nota la polemica contro la medesima Prefettura per il fatto che respinge i ricorsi degli automobilisti contro le Polizie Municipali che usano l’autovelox mobile fuori dalle strade previste dal Decreto Prefettizio interpretando così arbitrariamente il Codice della Strada e facendo una distinzione illogica tra autovelox da remoto e autovelox mobile. Quando invece a parer nostro, conclude Turdò, la norma sancisce che fuori dal decreto Prefettizio è vietato fare la contestazione differita a mezzo di controllo elettronico. Diamo atto alla giustizia della legalità espressa in questa sentenza e lo vogliamo ricordare in una giornata particolare per la Repubblica Italiana”.