È stato respinto il ricorso presentato da Strada dei Parchi dopo il pronunciamento che affidò i lavori urgenti a carico della stessa società, in quanto concessionaria, e non del Ministero delle Infrastrutture.
È escluso che l’obbligo di adeguamento normativo dell’infrastruttura autostradale, anche in assenza del Piano economico finanziario, possa essere traslato sul Ministero delle Infrastrutture. È questa la sostanza del principio rinnovato del Tar del Lazio, contenuto nella sentenza con cui viene respinto il ricorso proposto dalla società Strada dei Parchi, concessionaria dell’autostrada A24-A25.
Con quel ricorso la concessionaria aveva impugnato la nota del 2 aprile 2019, nella quale il Ministero negava l’approvazione di lavori urgenti sul corpo autostradale in via straordinaria rispetto al sistema convenzionale di gestione del rapporto concessorio. Preso atto della circostanza che la concessione in essere tra il MIT e Strada dei Parchi “continua a essere priva di un PEF aggiornato”, il Tar ha sintetizzato l’oggetto della controversia posta alla sua attenzione, ovvero “se sussiste o meno l’obbligo per il MIT, in assenza di un PEF aggiornato, di individuare le modalità di copertura finanziaria di un intervento relativo a lavori di adeguamento delle gallerie poste sulla tratta autostradale oggetto di concessione”.
I giudici hanno confermato l’esito di una precedente vertenza su una questione analoga, ovvero che “deve escludersi che, al di fuori di quanto già previsto in via legislativa circa la partecipazione statale alle spese per la realizzazione degli interventi in parola, ogni altro onere derivante dall’obbligo di adeguamento normativo dell’infrastruttura autostradale possa essere traslato sul Ministero concedente, e ciò a prescindere dall’assenza di un PEF aggiornato. Le spese in questione, infatti, sono legislativamente e convenzionalmente poste a carico del solo concessionario, salva la possibilità di beneficiare, in fase di revisione del PEF, di un nuovo equilibrio economico finanziario tale da compensare l’investimento sostenuto”.
Alla luce del panorama legislativo esistente, nonché della convenzione stipulata, quindi, per i giudici “la nota del MIT impugnata sfugge ai vizi denunciati nel ricorso, in quanto essa non avrebbe potuto individuare alcuna forma di copertura finanziaria straordinaria per le opere di messa in sicurezza progettate, tanto meno a carico del bilancio statale, venendo in considerazione interventi posti a carico di Strada dei Parchi in virtù degli obblighi assunti in concessione e per espressa previsione di legge”.