Sisma, occorrono nuovi sopralluoghi. Con una nota inviata ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il Coordinatore della DICOMAC, Immacolata Postiglione, ha rilevato che
“con l’inizio delle attività di rilievo del danno e verifica dell’agibilità sugli edifici privati, stanno emergendo le problematiche relative dal un lato alla ripetizione del sopralluogo di agibilità su edifici su cui è già stato effettuato un precedente sopralluogo e dall’altro dell’esecuzione dei sopralluoghi di agibilità su edifici già danneggiati dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009”.
Al fine di disciplinare le attività conseguenti alle suddette problematiche, vengono richiamati la definizione e l’obiettivo dei sopralluoghi di agibilità e rilievo del danno come riportati nel DPCM 8 luglio 2014 e nel DPL M 14 gennaio 2015. Nella nota si legge che occorre evitare che vengano effettuati sopralluoghi multipli sullo stesso edificio. All’interno delle attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che predispone i piani di sopralluogo delle squadre a questo assegnate, dovrà essere prestata particolare attenzione alla gestione delle richieste di sopralluogo su edifici già ispezionati. In via eccezionale la ripetizione del sopralluogo su uno stesso edificio può essere effettuata soltanto sulla base di una perizia tecnica asseverata presentala al C.O.C. e da questi inoltrata al centro operativo regionale sovraordinato che valuterà caso per caso ed eventualmente autorizzerà il nuovo sopralluogo.
Qualora un nuovo sopralluogo venga autorizzato, si legge sempre nella nota, il C.O.C. ha l’obbligo di informare la squadra che dovrà effettuarlo dell’esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile. Nel caso di un ulteriore sopralluogo autorizzato la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova scheda sostituirà completamente la precedente, salvo diverse valutazioni da parte del centro operativo regionale sovraordinato. Con cadenza settimanale quest’ultimo provvederà ad informare la DICOMAC sull’esito delle predette attività.
Considerato che alcuni Comuni, soprattutto abruzzesi, sono già stati interessati da sopralluoghi di agibilità post-sisma dell’aprile 2009, si precisa che per un edificio dichiarato in quella occasione inagibile e sul quale nel frattempo non sono stati eseguiti interventi volti al ripristino dei danni, non sarà possibile, conclude la nota, richiedere un nuovo sopralluogo e per lo stesso è da considerarsi vigente il giudizio di agibilità già dato.