Giulianova, importante sentenza del Tribunale su stabilimenti balneari. Riconosciuta allo Stato la proprietà degli stabilimenti balneari incamerati nel 1983.
Il Tribunale civile de L’Aquila con sentenza n. 766 pubblicata lo scorso 18 dicembre ha stabilito che “le varie concessioni annualmente rilasciate venivano periodicamente a cessare, con la conseguenza che, al verificarsi di ogni singola scadenza, le opere inamovibili al momento presenti sull’arenile demaniale venivano ope legis automaticamente incamerate ex art. 49 Codice della Navigazione”.
In altri termini il Tribunale aquilano, accogliendo le ragioni del Comune di Giulianova rappresentato dall’Avvocatura Civica e dell’Agenzia del Demanio rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, ha dato torto ad un titolare di concessione balneare giuliese, peraltro condannato anche a rifondere le spese di giudizio, che chiedeva di accertare il proprio diritto di proprietà nonché di restituire i canoni demaniali già pagati.
“Ne consegue che in riferimento a questo caso”, dichiara il sindaco Francesco Mastromauro, “le attività economiche tipiche degli stabilimenti balneari, quali ristorazione e bar, vanno annoverate tra quelle tipicamente commerciali che vengono svolte durante tutto l’anno e non solo nel periodo estivo. Per cui non solo i canoni sono relazionati alle dimensioni e caratteristiche dello stabilimento, ma, e questo è l’aspetto più importante, non viene riconosciuto alcun diritto di proprietà al titolare dello stabilimento. E’ infatti lo Stato a venir riconosciuto come proprietario sin dal 1983 in quanto per il Tribunale de L’Aquila alla scadenza della concessione di area demaniale marittima si verifica la devoluzione a favore dell’Ente pubblico, con effetto legale automatico, delle opere non agevolmente amovibili edificate dal concessionario. Insomma, l’arenile costituisce un bene della collettività e quindi tutto ciò che sull’arenile è un’opera fissa non è di proprietà privata ma è pubblica, cioè dello Stato”. “Va aggiunto che per i giudici aquilani”, dice l’avvocato Michele Del Vecchio dell’Avvocatura Civica di Giulianova, “allo scadere del regime transitorio, fissato al 31 dicembre 2020, le concessioni demaniali verranno aggiudicate al miglior offerente in base ai principi dettati dalla Comunità Europea: nell’ordine libertà circolazione, libertà di stabilimento e libertà iniziativa economica. Si tratta senza dubbio – conclude l’avvocato Del Vecchio – di una sentenza che chiarisce aspetti importanti in una materia assai delicata”.
Art. 49 codice della navigazione…Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell’articolo 54…decisione ineccepibile del tribunale dell’Aquila… ma la competenza non è del giudice amministrativo?