Chieti: processo Allegrino, rinviato a 8 settembre

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È stato rinviato all’otto settembre il processo che vede imputato per appropriazione indebita aggravata l’ex presidente di Confcommercio Chieti, Angelo Allegrino.

Allegrino è accusato di appropriazione indebita continuata di circa 68.000 euro, denaro di cui si sarebbe appropriato attraverso l’utilizzo di una carta di credito di Confcommercio usata sia per effettuare spese personali quali viaggi aeree per sé e i propri familiari, ristoranti e rifornimenti di carburante, sia per prelievi in contanti non giustificati dall’assolvimento della funzione svolta. I fatti contestati dal pm Giuseppe Falasca risalgono al periodo compreso fra il 22 febbraio del 2012 e il 15 luglio del 2013. Oggi nel primo pomeriggio, quando il processo stava per iniziare, i difensori di Allegrino hanno presentato un certificato medico del loro assistito chiedendo il rinvio dell’ udienza. Ma il giudice Isabela Allieri non ha ravvisato il legittimo impedimento ritenendo che dal certificato non si evinceva il fatto che il paziente fosse stato visitato e quale fosse lo stato febbrile. E sempre nello stesso certificato, ha rilevato la giudice, si attestava la necessità di riposo senza specificare la prognosi e senza possibilità di evincere l’ assoluta impossibilità a comparire. A quel punto, di fronte al rigetto dell’istanza di rinvio, i legali di Allegrino, Silvano Di Paolo e Ivan Notaristefano, hanno dichiarato di rinunciare all’incarico ritenendo calpestato il diritto di difesa. La giudice Allieri ha sospeso l’udienza e quando è tornata in aula, partendo dalla dichiarazione di rinuncia del collegio difensivo, ha nominato per Allegrino il difensore d’ufficio di turno presente in quel momento in aula, l’avvocato Velia Verna la quale ha chiesto i termini a difesa. Dunque il giudice ha fissato l’udienza per il prossimo 8 settembre quando verranno sentiti tutti i testimoni dell’accusa. Il giudice inoltre ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati in relazione all’articolo 105 del codice di procedura penale, ritenendo che quello dei due legali sia stato un abbandono di difesa.

Antonella Micolitti: