Ortona: sindaco chiude attività commerciali e pubblici esercizi, tranne alimentari e farmacie

Il sindaco di Ortona firma una nuova ordinanza: sospese tutte le attività commerciali che non vendono beni di prima necessità e i pubblici esercizi. Restano aperti solo alimentari e farmacie.

Disposta la chiusura di tutti i negozi, anche bar e ristoranti, che non vendono beni di prima necessità: con questa ordinanza, il sindaco di Ortona lascia aperti solo alimentari e farmacie.

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. (Art.32 della Legge 838/78)

IL SINDACO

Visto l’art.32 della Legge 838/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” che recita espressamente “…sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale…”

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.47 del 25/02/2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020.

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 1 del 26 febbraio 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020.
Visto il propagarsi del contagio del Covid-19 su tutto il territorio comunale con numerosi casi di positività e ancora maggiori di quarantena domiciliare fiduciaria, ravvisando l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica su tutto il territorio comunale;

ORDINA

la sospensione di tutte le attività commerciali ovvero gli esercizi di vicinato che non vendono beni di prima necessità, negozi (settore non alimentare) e pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Restano aperti gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i punti vendita di generi alimentari nella media e grande distribuzione secondo le modalità previste dal Dpcm 8 marzo 2020 e successivo Dpcm 9 marzo 2020, farmacie e parafarmacie;

la sospensione di tutte le attività di parrucchieri, acconciatori, barbieri, estetiste, centri estetici, manicure, solarium, massaggiatori, tatuatori e onicotecnici;

Ad eccezione delle attività relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle edicole;

la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali dotati di servizio di apertura e chiusura e quindi con recinzioni e cancelli di accesso nonché il Castello Aragonese;

la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali.

STABILISCE

che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;
la trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Chieti;
Regione Abruzzo;
Questura di Chieti;
Polizia Locale;
Carabinieri;

AVVERTE CHE

la presente ordinanza integra e completa quanto disposto nelle ordinanze sindacali precedenti e ha decorrenza immediata fino a venerdì 03.04.2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
l’inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale.

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