Si può differire per più di un anno l’accesso alla scuola dell’obbligo di quei bambini diversamente abili che ne hanno bisogno a protezione della loro salute e della loro effettiva integrazione. È l’orientamento del Tar dell’Aquila.
Il Tar, con due provvedimenti di urgenza – il primo presidenziale, il secondo collegiale – ha accolto le motivazioni dei genitori di un bimbo di sei anni, sospendendo il provvedimento di diniego adottato dalla scuola, sicché il bimbo potrà restare un altro anno all’asilo, uno in più rispetto a quanto previsto dalla circolare ministeriale che interpreta la norma di riferimento, l’art. 114 del D. Lgs. 297/1994. Nonostante l’impegno dell’équipe di riabilitazione, delle maestre e del personale di sostegno, i medici che lo seguono erano concordi nel diagnosticare che il bambino non avesse ancora le abilità minime sufficienti ad affrontare l’inserimento nella scuola primaria: su questa situazione sopraggiunge la chiusura Covid e il bimbo, privato degli stimoli propri dell’asilo e della possibilità di svolgere il “progetto ponte”, ossia quel periodo di transizione in cui il piccolo viene ambientato gradualmente alla scuola primaria, viene rivalutato come ulteriormente pregiudicato nel suo sviluppo e bisognoso di un ulteriore anno di frequenza alla scuola dell’infanzia. I medici sono chiari: se il bambino fosse iscritto alla primaria, non solo non potrebbe progredire nel percorso di recupero ma ne sarebbe danneggiato sia quanto a progresso cognitivo che a livello psicologico. I genitori chiedono alla dirigente scolastica di riferimento la possibilità che il bambino resti un anno in più all’asilo, ma si trovano di fronte a un diniego normativo, che, però, non pone in sé un limite alla possibilità di rinviare ulteriormente l’accesso alla scuola dell’obbligo per gravi motivi di salute del bambino.