Regione, Marsilio firma l’Ordinanza n.98 sul Trasporto Pubblico

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 98 relativa a misure in materia di trasporto pubblico integrative della O.P.G.R. n.85 del 15 settembre 2020.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 98 DEL 5 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: Recepimento DPCM 3 novembre 2020. Misure in materia di trasporto pubblico integrative della O.P.G.R. n.85 del 15 settembre 2020
VISTO l’art. 32 della Cost.;

Il Presidente della Regione ORDINA
1. in recepimento di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020, quanto segue
a) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 % dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo conseguentemente in via prioritaria una maggiore occupazione dei posti a sedere e la parziale occupazione di quelli in piedi fino al raggiungimento complessivo della percentuale di cui sopra. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi già previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti. Nella individuazione dei posti occupabili bisognerà dare preferenza a quelli situati in posizioni maggiormente interessate da ricambio dell’aria. I posti a sedere non occupabili dovranno essere contrassegnati con marker, così come dovranno essere individuati con marker le eventuali postazioni in piedi.
b) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
c) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata in aggiunta alla attività quotidiana di sanificazione prevista nella OPGR n. 85 del 15.09.2020;
d) è in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi trasporto pubblico o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Il Presidente della Regione
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2. di confermare la riattivazione del 100% dei servizi di trasporto presenti nei programmi di esercizio delle aziende titolari di servizi di trasporto pubblico locale su gomma e ferro con esclusione dei servizi scolastici aggiuntivi di cui alla D.G.R. n.521 del 28 agosto 2020 in conseguenza della sospensione della didattica in presenza per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado disposta dalla OPGR O.P.G.R. n. 92 del 26.10.2020 e ribadita dal DPCM 3 novembre 2020;
3. di confermare l’obbligo per le aziende di effettuare un costante monitoraggio dell’andamento dei servizi al fine di adottare le seguenti misure correttive:
a) previsione di corse supplementari (o comunque con maggiore frequenza) in caso di incapienza dei mezzi rispetto alla domanda effettiva di mobilità utilizzando le procedure fissate dalla D.G.R. n.521 del 28 agosto 2020;
b) eliminazione delle corse in caso di assenza di domanda di mobilità, al fine di evitare l’inutile circolazione di mezzi vuoti, previa richiesta e relativa autorizzazione del servizio DPE005 del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture. Detta richiesta dovrà essere corredata da un documentato monitoraggio sui passeggeri trasportati di ogni singola corsa di cui si chiede la soppressione, relativo ad un arco di tempo pari almeno a 7 giorni antecedenti alla presentazione della domanda.
4. di confermare le misure di cui alla O.P.G.R. n. 85 del 15.9.2020 per quanto non modificate dal presente provvedimento;
5. di dare atto che le misure di cui al presente provvedimento potranno essere aggiornate in seguito alla eventuale classificazione, con Ordinanza del Ministero della Salute, della regione Abruzzo tra le regioni con uno scenario a rischio alto di tipo 3 o 4 ai sensi di quanto disposto dagli artt.2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
6. che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza competenti ai sensi della Legge 689/1981.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, ai Prefetti, ai Comuni, alle aziende di trasporto regionali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.