La Asl di Teramo dovrà garantire gratuitamente, sino all’esito del giudizio di merito, la terapia riabilitativa con metodo Aba a un 12enne autistico residente nel Teramano.
Lo stabilisce un’ordinanza del giudice del tribunale di Teramo Giuseppe Marchegiani che ha accolto il ricorso urgente presentato dai genitori del bambino.
“Ancora una volta – dichiara il presidente dell’associazione Autismo Abruzzo Onlus, Dario Verzulli – il tribunale di Teramo ha accolto il nostro ricorso a tutela del diritto, di un bambino con autismo, a cure e attività riabilitative previste dalla Legge 134/2015 e sancite dai nuovi Lea come diritto ineludibile”.
Il dodicenne, nonostante la prescrizione della terapia riabilitativa da parte dell’Uvm, l’unità di valutazione multidisciplinare della Asl, non aveva avuto accesso alle cure. Da qui il ricorso presentato dai genitori, con la Asl che, tra le motivazioni difensive, aveva addotto l’assenza sul territorio di strutture accreditate atte a erogare la prestazione richiesta. Nell’accogliere il ricorso il giudice ha ordinato alla Asl di “erogare gratuitamente, sino all’esito del giudizio di merito, la terapia riabilitativa con metodo A.B.A , da effettuarsi a cura del centro regionale di riferimento per l’autismo di L’Aquila, prioritariamente presso il domicilio del minore (secondo il programma riabilitativo stabilito e predisposto dal suddetto centro), con onere di spesa a carico del servizio sanitario nazionale”, condannando l’azienda sanitaria al pagamento di 12 mila euro di spese di giudizio.
Nell’esprimere soddisfazione, Verzulli rileva come nell’ordinanza il giudice richiami la valenza della prescrizione emessa dall’Uvm e gli obblighi conseguenti circa l’erogazione dei servizi. “Spesso le famiglie, al momento della consegna del verbale di prescrizione che autorizza le attività riabilitative, non ricevono indicazioni adeguate – spiega Verzulli – e finiscono nel vagare tra le varie strutture nella speranza di trovare ‘posto’. Non è l’utente che deve conquistare l’accesso alle strutture, piuttosto è la Asl a dover verificare l’avvio delle prestazioni. Questo è ciò che indica la norma vigente e che il giudice sottolinea con chiarezza”.