Ricorso alla sezione di Pescara del Tribunale amministrativo regionale da parte di Edison contro la richiesta di integrazioni nella messa in sicurezza di emergenza e nelle misure di prevenzione relative alla bonifica della discarica Tre Monti di Bussi così come formulate dal Ministero della Transizione Ecologica, in base ai recenti pareri di Ispra e Arta: la società contesta i provvedimenti notificati via pec lo scorso 23 marzo dopo avere ricostruito la lunga e complessa vicenda che ha interessato l’area.
Secondo Edison i “provvedimenti gravati non tengono adeguatamente conto degli interventi ambientali già in atto nelle aree contaminate di cui oggi si discute, ponendosi in contrasto con la logica sottesa al Codice dell’Ambiente; pretendono illegittimamente di individuare in Edison il responsabile della contaminazione e ‘di conseguenza’ ordinare alla medesima l’esecuzione di ‘ulteriori misure di prevenzioni’ che, invero, esorbitano ampiamente dalla sfera di competenza della società; impone interventi di messa in sicurezza di emergenza e misure di prevenzione, senza dar prova alcuna della necessità di un intervento urgente e tantomeno del rischio immediato discendente dalla contaminazione; si appalesano viziati per carente istruttoria, giacché il Ministero pretende di trovare adeguata motivazione richiamando pedissequamente le relazioni redatte dagli enti coinvolti (Arta e Ispra ndr); diffidano la società a presentare entro l’irragionevole termine di trenta giorni dal ricevimento della nota ministeriale una relazione che recepisca le osservazioni/prescrizioni formulate dagli enti nei rispettivi pareri tecnici”. In base a quanto scrivono i legali della società nel ricorso tali prescrizioni sono da considerare “illegittime” per “violazione e falsa applicazione del principio ‘chi inquina paga’ e dell’art. 3 ter, d.lgs 152/2006; violazione e falsa applicazione degli art. 242 e ss., d.lgs 152/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità”. Si contesta inoltre la “violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti, violazione dei principi di certezza del diritto e di ragionevolezza”, oltre alla “violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 240, comma 1, lett. m) e t), d.lgs 152/2006” e alla “violazione e falsa applicazione delle linee guida Ispra 145/2016”.