Caos voli anche all’Aeroporto d’Abruzzo, forti ritardi

I recenti problemi delle compagnie aeree europee – cancellazioni, ritardi e disservizi – toccano anche l’Aeroporto d’Abruzzo

Sono diversi i problemi che hanno colpito le compagnie aeree europee all’inizio di questa estate, tra voli cancellati, ritardi e vari disservizi. Le cause principali sembrano essere il maltempo, che obbliga gli aerei a seguire rotte alternative creando congestionamento, e la carenza di personale nelle compagnie aeree, negli aeroporti, nelle torri di controllo e nei principali corridoi aerei intasati. Ieri anche diversi voli sull’Aeroporto d’Abruzzo hanno accumulato ritardi. Una situazione che potrebbe risentire anche dei previsti scioperi nei principali scali italiani: il 5 luglio si fermeranno gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, il 21 luglio toccherà a Milano Linate e Bergamo Orio al Serio.

“Ieri – fa sapere l’avvocato Edno Gargano, esperto nella materia – anche i voli su Pescara hanno avuto diversi ritardi, dai soliti 30 minuti fino a oltre 7 ore di ritardo. Nello specifico, il volo Ryanair FR929 in partenza ieri pomeriggio dall’aeroporto di Torino alle ore 14.25 con arrivo previsto all’aeroporto di Pescara per le ore 15.40 ha subito un forte ritardo di 7h e 30 minuti, arrivando quindi a destinazione dopo le 23.00.

Il disservizio pare sia stato causato da un guasto tecnico, innumerevoli i disagi per i passeggeri che dovevano rientrare su Pescara nel primo pomeriggio e che invece sono atterrati all’aeroporto d’Abruzzo solo in tarda serata.

Quello di ieri non è stato l’unico volo che subito ritardo, infatti, anche il volo Ryanair FR3708 in partenza  dall’aeroporto di Bergamo (Orio al Serio) e diretto a Pescara ha subito un ritardo di circa 2h e 30 min”.

Ma cosa succede in questi casi? A cosa hanno diritto i passeggeri che subiscono tale disservizio? Ce lo spiega l’avvocato Gargano:

“Nei casi di ritardo superiore alle tre ore come nel primo caso, ma anche nei casi di volo cancellato, il passeggero è tutelato dal Regolamento (CE) 261/2004 che prevede il riconoscimento di un risarcimento per il disservizio subito. Tale indennizzo viene anche chiamato con il termine di “compensazione pecuniaria” ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sopra citato e può variare da € 250,00 a € 600,00 in base alla tratta percorsa”.

L’avvocato Edno Gargano

Inoltre, è sempre dovuto il diritto all’assistenza che prevede una serie di attenzioni da parte della compagnia nei confronti del passeggero, più precisamente:

  • Ricevere gratuitamente pasti e bevande in congruità con l’attesa;
  • Ricevere gratuitamente la possibilità di effettuare chiamate, mandare sms/email;
  • Ricevere gratuitamente la possibilità di pernottare in hotel nel caso ce ne fosse bisogno.

“Tuttavia, – conclude Gargano – bisogna tenere in considerazione che non sempre è possibile richiedere il risarcimento da  compensazione pecuniaria, infatti, qualora il ritardo fosse inferiore alle 3 ore (come nel secondo caso menzionato con il volo BGY-PSR) o l’annullamento del volo fosse stato causato da una circostanza eccezionale al di fuori del diretto controllo del vettore (come ad es. condizioni meteorologiche avverse o sciopero del personale aeroportuale), la compagnia aerea è esonerata dal dover corrispondere il risarcimento per il disservizio provocato”. 

 

Marina Moretti: