L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a S.A.S.I. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO n. 6 Chietino, una sanzione di 600mila euro
Lo annuncia l’Antitrust in una nota spiegando che dal procedimento è emerso che la società si è adeguata in ritardo, e solo parzialmente, agli obblighi informativi previsti dalla disciplina sulla prescrizione
biennale. Inoltre la società ha rigettato alcune istanze di prescrizione relative a crediti per consumi idrici fatturati dopo il primo gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.
Dal primo gennaio 2020, infatti, spiega ancora l’Antitrust, la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2018 e modificata dalla legge di Bilancio 2020, si applica anche ai servizi idrici. Da questa data dunque i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono segnalare in fattura la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dagli altri importi, secondo le modalità previste dalla disciplina regolatoria.
In particolare, continua la nota dell’Antitrust, S.A.S.I. S.p.A. non ha fornito una tempestiva e completa informativa ai consumatori in merito all’entrata in vigore e alla vigenza della disciplina sulla prescrizione biennale nel settore idrico e ad oggi non c’è un’informativa adeguata sul sito internet della società. Secondo l’Autorità, poi, il suo comportamento presenta elementi di aggressività condizionando indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente eccepite, poiché non ha accolto le istanze di prescrizione sulla base di un’indimostrata responsabilità del consumatore e non ha fornito adeguati e convincenti riscontri alle istanze e ai reclami presentati. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che questi comportamenti integrino una pratica commerciale scorretta in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario.