A valutare la risarcibilità del danno patito dai risparmiatori a causa della dichiarazione di dissesto della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti del 2015 ed il conseguente mancato rimborso delle obbligazioni subordinate sottoscritte tra il 2012 ed il 2014, dovrà essere il giudice civile. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha dichiarato inammissibile “per difetto di giurisdizione” un ricorso proposto nel 2016 da Creditfidi e da numerosi risparmiatori
I ricorrenti agivano per chiedere la condanna di Banca d’Italia e Consob al risarcimento dei danni subiti dai risparmiatori/investitori, che hanno visto azzerarsi il valore dei propri bond subordinati Carichieti. A loro avviso, sussiste una diretta responsabilità per omessa vigilanza per non essere intervenuti “al fine di impedire la circolazione di strumenti finanziari rischiosi ovvero di favorire l’informazione quanto più veritiera possibile circa l’affidabilità, il profilo di rischio, nonché la solvibilità dell’emittente, non avrebbero posto in essere le relative doverose condotte”. In più, a loro avviso la Consob “avrebbe dovuto impedire la vendita alla clientela retail di bond subordinati perché considerati ‘complessi’ ed avrebbe dovuto avvertire tempestivamente gli investitori/risparmiatori delle possibili conseguenze derivanti dalle nuove regole relative al c.d. ‘burden-sharing'”.
In sostanza – secondo la ricostruzione fatta dai giudici in sentenza – secondo i ricorrenti “laddove fosse stato impedito il fallimento della Banca o l’emissione ad un ente ritenuto ‘a rischio’ di bond subordinati o ne fosse stata impedita la circolazione a clienti retail o, ancora, laddove fosse intervenuta una comunicazione specifica circa la rischiosità assunta dallo strumento tanto per le irregolarità e le perdite patrimoniali assunte dalla Carichieti quanto per l’introduzione del principio del burden sharing e poi del bail-in, gli odierni ricorrenti stessi non avrebbero subito alcuna perdita, non avrebbero potuto acquistare le obbligazioni subordinate per cui è causa, ovvero avrebbero differenziato immediatamente l’investimento divenuto totalmente contrario al proprio profilo di rischio nonché allo scopo per il quale era stato eseguito”.
Il Tar in sentenza ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la vicenda appartenga alla cognizione del giudice ordinario.