Sul decreto Salvabanche il Tar del Lazio chiede a Bankitalia di depositare entro un mese la valutazione definitiva sulla valutazione della procedura che ha portato all’azzeramento dei titoli delle 4 banche salvate dal fallimento.
La Banca d’Italia dovrà depositare al Tar del Lazio entro un mese l’atto di valutazione definitiva relativa alla procedura che ha portato all’azzeramento del valore dei titoli di Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e Carife. La decisione del tribunale amministrativo segue una serie di ordinanze istruttorie decise dopo la discussione nel merito dei nove ricorsi proposti dal Codacons, da alcune Fondazioni bancarie e da alcuni soci degli stessi per contestare la legittimità del cosiddetto ‘Decreto Salvabanche’. Il Tar, che ha fissato la nuova udienza di merito al 4 ottobre, ha chiesto a Bankitalia anche “una relazione integrativa circa lo stato del procedimento successivo alla valutazione definitiva, comprensivo di eventuali sopravvenienze”. Il ricorso amministrativo, oltre al Codacons insieme con centinaia di risparmiatori, è stato presentato tra gli altri dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, e altri soci degli istituti di credito.
Nelle ordinanze istruttorie si legge che “Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che la valutazione definitiva costituisce un elemento fondamentale dell’intera procedura e non può pertanto rimanere estranea al giudizio eventualmente proposto nei confronti di atti emanati sulla base della sola valutazione provvisoria”, nonché rilevato che “nella presente fattispecie l’avvio della risoluzione è stato disposto sulla base di una valutazione provvisoria e che agli atti di causa non è stata ancora acquisita la valutazione definitiva successivamente intervenuta”. Premesso questo, i giudici amministrativi hanno ravvisato “la necessità che la Banca d’Italia depositi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza l’atto di valutazione definitiva relativo alla procedura oggetto di causa, unitamente ad una relazione integrativa circa lo stato del procedimento successivo alla valutazione definitiva, comprensivo di eventuali sopravvenienze”.