Eccidio Pietransieri: dalla Corte stop ai risarcimenti per crimini nazisti

Dalla Corte Costituzionale arriva la sentenza che di fatto blocca le procedure per il risarcimento dei crimini nazisti per le vittime dell’eccidio di Pietransieri. Per il legale della strage «la sentenza della Consulta è inaspettata»

L’ANTEFATTO STORICO
Il famigerato eccidio di Pietransieri costò la vita a 128 civili inermi, che il 21 novembre del 1943 furono trucidati nel bosco dei Limmari dai soldati nazisti senza motivazioni documentate, ma per il semplice sospetto che la popolazione civile sostenesse i partigiani. A Pietransieri, frazione del Comune di Roccaraso in provincia dell’Aquila, persero la vita 128 persone, di cui 60 donne, 34 bambini al di sotto dei 10 anni e molti anziani.

LO STORICO DISPOSITIVO DEL TRIBUNALE DI SULMONA
Nel 2017 il Tribunale di Sulmona aveva condannato la Germania al risarcimento di 1 milione e 600 mila euro nei confronti del Comune di Roccaraso e di circa 5 milioni da versare agli eredi delle vittime dell’eccidio di Pietransieri.

L’AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO LA GERMANIA
Per dare esecuzione a quanto disposto dal Tribunale peligno, l’avvocato Monica Oddis, unitamente ai colleghi Lucio Olivieri, Claudia Di Padova e Samanta Le Donne, aveva curato l’azione giudiziaria contro la Germania, ma ora il pronunciamento della Corte Costituzionale ribalta la situazione.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Per la Corte, che sulla questione dei risarcimenti si è espressa con la sentenza depositata oggi e redatta dal giudice Giovanni Amoroso, non è illegittima l’estinzione delle procedure esecutive nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra durante la seconda guerra mondiale.
Secondo quanto stabilito, nelle procedure esecutive opera l’immunità ristretta degli Stati, come già riconosciuto in favore della Germania dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aia; l’estinzione di diritto delle procedure pendenti è dunque compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato.
Per la Consulta la disposizione realizza un «non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l’obbligo del rispetto dell’Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra».
Per la Consulta, dunque, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 43, comma 3, del decreto legge 36 del 2022, che ha istituito il Fondo per i ristori, sollevate dal Tribunale di Roma in una procedura per esecuzione forzata su beni della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l’umanità, commessi durante la seconda guerra mondiale. Gli eredi di alcuni deportati in campi di concentramento avevano ottenuto la condanna al risarcimento dei danni provocati dal Terzo Reich per il trattamento disumano durante il periodo di internamento e avevano pignorato beni immobili della Germania.

L’ISTITUZIONE DEL FONDO RISTORI E L’ART.43 DEL DL36/2022
Per ristorare i danni per crimini di guerra commessi tra l’1 settembre 1939 e l’8 maggio 1945, l’articolo 43 ha istituito un Fondo speciale in continuità con l’accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione naziste. La norma ha stabilito che può accedere al Fondo (finanziato con quasi 61 milioni di euro fino al 2026, di cui 20 milioni per il 2023 e 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026) e chiedere il ristoro chi ha ottenuto, o ottiene, una sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azione giudiziaria, avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge 36 o comunque promossa entro il termine di decadenza, prorogato fino al 28 giugno 2023.
La stessa norma ha poi previsto che i giudizi di esecuzione già intrapresi e pendenti sono dichiarati estinti e non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive.

LE REAZIONI ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
«È un fulmine a ciel sereno. Non ci aspettavamo questa pronuncia da parte della Corte», afferma l’avvocato Monica Oddis a proposito del verdetto della Corte Costituzionale che, con la sentenza
depositata oggi, venerdì 21 luglio 2023, ha ritenuto come l’estinzione delle procedure pendenti da parte dei familiari delle vittime sia compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato.
È una sentenza che spiazza. A oggi con quei titoli ancora si riesce ad accedere ai fondi che non sono materialmente disponibili. Siamo di fatto bloccati.»