L’Aquila: col voto della maggioranza passa la legge sulle “aree idonee”

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, il progetto di legge, di iniziativa della Giunta, che individua aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, semplificando i procedimenti autorizzativi secondo la normativa vigente e in attuazione delle direttive europee

GLI OBIETTIVI DEL PAESE SULLE RINNOVABILI. È la legge nazionale, con il decreto legislativo n. 199 del 2021, a definire quelle che sono le fonti di energia rinnovabile e in particolare, “fonti rinnovabili non fossili, vale a dire l’energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”. Sempre il DL indica l’obiettivo generale, di concerto con l’Unione Europea, che impegna l’Italia a “conseguire un obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo”, con la missione, entro il 2030, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

DOVE SARÀ PERMESSO REALIZZARE GLI IMPIANTI. La legge regionale individua come aree idonee, all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, i siti dove già insistono impianti della stessa fonte per interventi di rifacimento, modifica, potenziamento o integrale ricostruzione che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al venti per cento; le aree dei siti oggetto di bonifica individuate dalle norme in materia ambientale; le cave e le miniere ripristinate; le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate oppure in condizioni di degrado ambientale e porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Sono definite idonee le zone classificate agricole, con moduli collocati a terra per i soli impianti fotovoltaici, cave già oggetto di ripristino ambientale nonché discariche o lotti di discarica chiusi oppure ripristinati, con obbligo di ripristino in capo al titolare dell’impianto; i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato nonché delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali. Ed ancora sono individuate idonee le aree classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di biometano, a non più di 500 metri di distanza da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i siti di interesse nazionale. Inoltre, in assenza di vincoli, ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, le aree agricole entro 300 metri dal ciglio della strada dai raccordi autostradali e superstrade. Si conferma quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino a 1 MW a servizio delle Comunità energetiche o per autoconsumo. Ed infine le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e residenziali; le aree adiacenti le centrali di trasformazione delle linee elettriche della rete di trasmissione nazionale.

QUALI AGEVOLAZIONI PREVEDE LA LEGGE REGIONALE. Per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ubicati in aree idonee, si applicano procedure autorizzative semplificate ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021.

DOVE NON SI POTRANNO REALIZZARE IMPIANTI. Sono invece individuate come non idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, le aree incluse nella Rete Natura 2000; le aree naturali protette; le aree protette regionali, le aree definite ‘bosco’ e le aree agricole che hanno usufruito di contributi pubblici fino a che non siano decorsi i termini degli impegni assunti; le aree agricole con colture permanenti quali vigneti, ad esclusione di quelli dedicati all’autoconsumo, frutteti, tartufaie e oliveti “questi ultimi con densità superiore a 100 piante per ettaro e una superficie superiore a 5mila metri quadrati”; e tutta l’area del Fucino

Barbara Orsini: