Secondo il Tar del Lazio il Csm nell’ottobre dello scorso anno ha deliberato di procedere al trasferimento d’ufficio per incompatibilità del Pg dell’Aquila Alessandro Mancini “sulla base di una valutazione non apparentemente illogica ed immune da vizi”
Così i giudici nella sentenza con la quale hanno respinto un ricorso del magistrato, trasferito perché avrebbe “intrattenuto rapporti personali” con l’imprenditore e ex deputato della Lega Gianluca Pini, anche con l’obiettivo di “conseguire specifiche utilità”. Il Tar ha ritenuto innanzitutto “non fondato” il motivo d’impugnazione con il quale si deduceva che la proposta di trasferimento non avrebbe riportato la maggioranza dei voti. “La delibera – si legge nella sentenza – è stata assunta in conformità al disposto dell’art. 45 del Regolamento del Csm” secondo il quale gli astenuti non possono computarsi come voti validamente espressi ai fini del calcolo della maggioranza “con conseguente correttezza del calcolo effettuato”. In più, il Consiglio “gode di ampia autonomia organizzativa, sicché ben può disciplinare autonomamente le modalità di computo della maggioranza nelle proprie deliberazioni e le proprie regole di funzionamento”.
Quanto all’intera istruttoria svolta dal Csm, secondo il Tar la stessa “è stata svolta in modo approfondito e gli elementi raccolti, riportati nella motivazione della delibera, non evidenziano alcuna illogicità o contraddittorietà”.