Genziana non corretta: a Chieti il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri sanziona centro di distribuzione bevande
I militari hanno scoperto la vendita, nella grande distribuzione, di alcune bottiglie di Genziana prive della corretta denominazione e per questo hanno elevato una sanzione di 1000 euro al distributore di bevande.
Infatti, ai sensi del Regolamento, la denominazione di vendita Genziana è riservata a distillati, non aromatizzati, con gradazione alcolica minima 37,5% vol.
La nota bevanda prodotta in Abruzzo, inserita nell’elenco dei P.A.T (Prodotti Agroalimentari Tradizionali), è invece un Liquore prodotto con infuso di radice di genziana in alcol e/o vino con gradazione alcolica di molto inferiore rispetto al distillato.
“La corretta denominazione di vendita, – si legge nella nota del Nipaaff – come riportato nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la tipologia ‘Bevande analcoliche, distillati e liquori’ prevista dalla Regione Abruzzo è Liquore a base di gentiana lutea l., Amaro di genziana, Digestivo di genziana”
L’inserimento della denominazione di vendita, obbligatorio, consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli e di non essere indotto in errore sulle qualità o le caratteristiche degli alimenti.
Si ricorda che, anche in caso di vendita a distanza, le informazioni relative all’origine dell’alimento e alle altre indicazioni obbligatorie devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto, al fine di consentire la scelta consapevole del consumatore.