Sono di origine pescarese i due imprenditori romani che si sono visti riconoscere dal Tribunale la legittimità della procedura in una richiesta di recesso anticipato.
La storia risale a qualche anno fa quando, a seguito del decesso dell’anziana madre, due imprenditori originari di Pescara ma da anni operanti nella Capitale, Pino e Fernando Valastro, hanno deciso di mettere in vendita la casa affidandosi ad una nota agenzia immobiliare. A seguito della totale inattività dell’agenzia su questo specifico mandato, dopo diversi mesi Pino Valastro ha inviato un e mail in cui chiedeva se era possibile sospendere l’incarico. Di seguito ha inviato una raccomandata, non avendo ricevuto alcun riscontro, nella quale si manifestava l’intenzione di non voler rinnovare per un altro anno l’incarico di vendita all’agenzia. Per tutta risposta i due fratelli hanno ricevuto dall’agenzia la richiesta di pagamento di 28 mila euro come penale per il recesso anticipato. Da qui la decisione di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria attraverso i legali Manuela Cinquegrana ed Antonio Di Monte che operano sia nel foro pescarese che in quello romano. I due avvocati sono riusciti a convincere il giudice sulla bontà dell’operato del loro assistito, ottenendo il rigetto della richiesta di pagamento della quota di 28 mila euro avanzata dall’agenzia immobiliare:
“Sostanzialmente – spiegano in una nota i due legali – il giudice capitolino ha rilevato che non si poteva qualificare come recesso l’email inviata da Pino VALASTRO, in quanto proveniente “da un soggetto estraneo al mondo giuridico” come si poteva evincere dall’utilizzo improprio del termine annullamento mentre, correttamente intesa, la comunicazione andava concepita come una semplice richiesta di sospensione. Tanto che successivamente il medesimo Pino VALASTRO comunicava di non voler rinnovare il contratto alla sua natural scadenza annuale. Sotto altro profilo, rilevava il Tribunale di Roma, la sospensione proveniva dal solo Pino e non dal fratello Fernando, per cui in assenza di una revoca congiunta del mandato immobiliare, questo non avrebbe avuto effetto in ogni caso. Per cui, il giudice, con gran sollievo dei due fratelli, ha rigettato tutte le richieste dell’Agenzia Immobiliare e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali. “