Il caso dell’autovelox via di Sotto, a Pescara colli, finisce nel mirino di Contribuenti Abruzzo che intende verificare se il posizionamento sia a norma e altri dettagli “salva multe”.
“L’estate scorsa, il decreto legge ‘semplificazioni’ ( n.76 del 16/07/2020 ) ha introdotto modifiche al Codice della Strada – ci spiega Donato Fioriti, presidente Contribuenti Abruzzo – consentendo l’installazione di autovelox fissi anche nelle strade urbane, in deroga al D. L. n. 121/02 che consentiva il posizionamento di autovelox solo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Conseguentemente, l’amministrazione comunale di Pescara ha installato l’autovelox su Via di Sotto e nell’occasione ha ridotto il limite di velocità, che nel tessuto urbano era già fissato a 50 Km/h, a 30 Km/h. L’aver ridotto il limite di velocità in modo assurdo ed ingiustificato ha esposto i cittadini, che certamente non sono pirati della strada, a centinaia di multe. Rispetto a questa pratica che spesso viene adottata dai Comuni, tanto per fare cassa, è tuttavia sempre possibile verificare, con ricorso al Giudice di Pace, la legittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati soprattutto quando si arriva, come è successo a Pescara, alla notifica di 15.000 multe in soli 30 gg”.
“Fermo restando che la valutazione va fatta caso per caso -sottolinea l’avvocato Spadaccini – in linea di principio è necessario verificare se l’installazione dell’autovelox sia conforme alle norme del CdS oltre che al decreto che emesso dal Prefetto ex art. 4 del D.L. 121/2002, il quale non dovrebbe limitarsi ad autorizzare l’installazione del sistema di rilevamento automatico, ma dovrebbe anche indicare il limite di velocità più adeguato, considerato che il limite minimo dei 50Km/h posto nei centri urbani non può essere arbitrariamente modificato”.
“Altri aspetti da considerare- aggiunge Concetta Spadaccini- riguardano il posizionamento della segnaletica, che deve osservare distanze adeguate rispetto alla collocazione dell’autovelox, la presenza di intersezioni o di immissioni laterali sulla strada e, non da ultimo, la verifica che la multa sia stata elevata a seguito di “contestazione immediata” da parte degli organi accertatori non essendo credibile che in un contesto come quello urbano sia necessario ricorrere ad una ingiustificata contestazione differita”.