Riconferma di Tonelli alla Tua nel 2017: il Consiglio di Stato dà ragione all’ex governatore D’Alfonso. L’incompatibilità tra i due incarichi veniva ravvisata perché Tonelli era risultato destinatario di diverse deleghe di natura gestionale
La quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Tua che chiedeva di riformare la sentenza del Tar Abruzzo riguardante la riconferma in favore di Tullio Tonelli quale presidente della società di trasporto regionale, disposta il 12 settembre 2017 dall’allora presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso. La decisione era stata contestata in quanto lo stesso Tonelli era già amministratore unico di un’altra società comunale, cioè Pescara Energia. L’incompatibilità tra i due incarichi (presidente di una società regionale e amministratore unico di una società comunale) veniva ravvisata perché Tonelli era risultato destinatario, quale presidente di Tua, di diverse deleghe di natura gestionale come nomina consulenti, poteri di spesa e nomina commissioni di concorso. Deleghe, queste, tutte intervenute tra la prima nomina (febbraio 2017) e l’atto di riconferma (settembre 2017).
Successivamente, con provvedimento del 13 maggio 2019, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Tua applicava, nei confronti di D’Alfonso, la sanzione dell’inibizione nel conferire nuovi incarichi per un periodo di tre mesi. In particolare, si trattava di un’inibitoria trimestrale differita, ossia condizionata alla circostanza che questi potesse, in futuro, di nuovo assumere la carica di presidente di Regione o comunque di una componente di tale organismo. Questo provvedimento è stato impugnato davanti al Tar Abruzzo che ha accolto il ricorso di D’Alfonso, in quanto il responsabile corruzione di Tua non avrebbe svolto alcuna indagine circa la sussistenza di colpa in capo all’ex governatore.
Il collegio giudicante ha dato ragione a D’Alfonso obiettando che si fa riferimento a una direttiva indirizzata ai soli dirigenti amministrativi, affinché questi ultimi verifichino con particolare attenzione la sussistenza di ogni elemento di possibile incompatibilità, e non anche ai vertici degli organi di indirizzo politico (i quali debbono “potersi fidare” dei propri organi di riferimento burocratico). L’appello di Tua è stato dunque ritenuto infondato e rigettato dal Consiglio di Stato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado del Tar Abruzzo a favore di D’Alfonso.