“A sei giorni dalla data in cui è stata emessa la nota di detenzione nei confronti del Comando della nave NS SABINA, battente bandiera panamense, continuano i controlli ispettivi da parte del personale della Capitaneria di porto di Ortona a bordo della nave”
La vicenda, come è noto, ha avuto origine a seguito del principio di incendio, sviluppatosi nella stiva poppiera della nave, il cui innesco, sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, sembrerebbe da imputare ad un non corretto utilizzo delle fonti termiche consistenti nel fissaggio di stoppers e d-rings per il rizzaggio del carico (circa 60 pezzi) sui boccaporti ed all’interno della stiva.
A seguito del principio di incendio sviluppatosi, e solo grazie al pronto intervento di tutti i soggetti coinvolti ed interessati dal piano antincendio del porto di Ortona, le fiamme ed il fumo generatosi nella stiva sono stati prontamente domati, consentendo la messa in sicurezza della nave e del suo equipaggio, che attualmente risulta essere ormeggiata ed in stato di detenzione presso la banchina di Riva dello scalo ortonese.
Ai fini della sicurezza della navigazione ed in virtù del Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MoU), sottoscritto dall’Italia a Parigi in data 1° Luglio 1982, la nave è stata sottoposta nella giornata di sabato 7 maggio, ad una ispezione dettagliata da parte del personale del Coordinamento Regionale PSC della Direzione Marittima di Pescara, al termine della quale sono state riscontrate 16 deficienze, di cui ben 11 sono state considerate come motivo di detenzione.
Nello specifico è emersa la violazione di una serie di norme inerenti alla condizione di lavoro a bordo da parte dell’equipaggio, con riferimento alla Maritime Labour Convention 2006 nonché gravi carenze in termini di familiarizzazione da parte dell’equipaggio con le procedure relative all’esercitazione antincendio.
Oltre alle criticità emerse in materia di sicurezza della navigazione, si sono resi necessari ulteriori approfondimenti anche in merito alla natura del carico (parts of vacuum gas oil hydrocracking units for Moscov refinery” and “parts of hydrogen generation technology for Moscov refinery), e soprattutto in considerazione del suo porto di discarica (TEMRYUK, porto posizionato sulla riva sud del Mar d’Azov – Russia), in considerazione delle restrizioni commerciali imposte dalla Comunità Europea nei confronti della Russia.
Immediatamente la Capitaneria di porto di Ortona provvedeva, già dalla tarda serata di venerdì 6 maggio, a mettersi in contatto con la costituita Unità di crisi per le Imprese – Ucraina, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso un fitto scambio di informazioni tecniche sulla natura del carico e del suo destinatario, al fine di ricevere ogni utile informazione per le successive proprie valutazioni di competenza per il rilascio delle spedizioni della nave, ai sensi dell’articolo 181 del Codice della Navigazione.
Nel corso della tarda serata di ieri (mercoledì), dopo che erano state fornite tutte le documentazioni in possesso della Capitaneria di porto di Ortona, è arrivata la nota chiarificatrice da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con la quale si evidenziava che “le merci corrispondenti al codice doganale NC 8 84179000 non sono comprese nel quadro sanzionatorio adottato nei confronti della Fed. Russa. Si fa tuttavia presente che il destinatario indicato Gazprom Neft risulta compreso tra le persone giuridiche oggetto di sanzione ai sensi dell’art. 5 bis bis del Regolamento UE 2022/428 del 15 marzo 2022 (allegato XIX)”.
Nello specifico, l’articolo richiamato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, prevede che: “È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali, ovvero con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XIX oppure con una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un’entità dei soggetti precedentemente richiamati”.
Resta alta, pertanto, l’attenzione da parte della Capitaneria di porto di Ortona sia per le tematiche di natura amministrativa che quelle di carattere tecnico-strutturali che vedono coinvolti gli aspetti più specialisti legati alla sicurezza della navigazione.”