Opinioni diverse e distanti fra associazioni ambientaliste e di categoria, sulla eventualità che il progetto per la realizzazione del parco commerciale Mirò, a Chieti, a ridosso del fiume Pescara, possa riprendere quota dopo che la società che lo sta realizzando, costretta a bloccare i lavori in seguito ad alcune pronunce della giustizia amministrativa, ha chiesto al Coordinamento Via la valutazione
di impatto ambientale postuma.
Ed il Tar, su ricorso della stessa società, la Sile Costruzioni, ha concesso la sospensiva del giudizio di improcedibilità emesso a ottobre del 2021 dal Coordinamento Via ordinando di riesaminare l’istanza di Via postuma. Secondo Forum H2O “la procedura di Via in sanatoria postuma si farà se la Sile Costruzioni vorrà. Solo dopo la Regione potrà bocciare o approvare, ma la procedura è riaperta. Basterà infatti per la Sile Costruzioni integrare la documentazione finora presentata per attivare la fase pubblica entro il termine di 15 giorni dal 17 febbraio, cioè entro il 4 marzo 2022″. Forum H20 auspica, tra l’altro, che il Comitato Via bocci di nuovo tecnicamente il progetto e che in vista dell’udienza di merito davanti al Tar comunque la Regione Abruzzo sostenga l’incostituzionalità della norma nazionale che ha introdotto la Via postuma e in sanatoria e, in subordine, l’inapplicabilità della norma ai progetti che sono stati già valutati negativamente, come giustamente sostenuto dai legali delle associazioni”. Sull’altro versante, secondo Confcommercio, Confesercenti, Cna Chieti e Wwf Chieti Pescara, che si costituiranno dinanzi al Tar nel giudizio di merito con l’avvocato Francesco Paolo Febbo, il Comitato Via regionale non è stato affatto obbligato ad aprire la strada a una valutazione di impatto ambientale postuma. Per l’avvocato Febbo “il Tribunale non ha “ordinato” il riesame, riservandosi evidentemente la decisione nell’udienza di merito, ma ha soltanto scritto che “è possibile ovviare ordinando”, che è ben altra cosa. La Via a posteriori, come da consolidata giurisprudenza – ha sottolineato il legale – , è possibile soltanto su opere e impianti già in esercizio sui quali all’epoca della costruzione l’amministrazione procedente non aveva ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la Via stessa. Questa possibilità non è invece ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale. La Via postuma non può giustificare condotte elusive nel senso che non potrà mai autorizzare opere realizzate a dispetto di valutazioni di impatto ambientale negative, peraltro suffragate da provvedimenti giurisdizionali. In sintesi – conclude Febbo – , non potrà essere permesso ora quello che è stato prima negato. Altrimenti la Via stessa perderebbe qualsiasi significato”.