Non ci fu ‘aiuto di Stato’ nei fondi concessi dal Fondo Interbancario (Fitd) alla Popolare di Bari per il salvataggio di Tercas nel 2014 e bocciato dall’Antitrust Ue all’epoca.
É quanto conferma oggi la Corte Ue respingendo l’impugnazione dell’Antitrust europeo che contestava la sentenza del Tribunale, risalente al 2019, secondo cui i fondi non costituivano aiuti di Stato in quanto non controllati dalle autorità pubbliche italiane. La sentenza odierna annulla definitivamente la decisione dell’Antitrust Ue che aveva ordinato all’Italia di recuperare da Tercas aiuti di Stato per 295,14 milioni di euro.
Secondo i giudici di Lussemburgo, il Tribunale Ue “ha correttamente dichiarato che tali misure non costituiscono aiuti di Stato in quanto non sono imputabili allo Stato italiano”. Il caso risale al 2013 quando la banca italiana Banca Popolare di Bari (Bpb) manifestò l’interesse alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Banca Tercas, che era stata posta in regime di amministrazione straordinaria in seguito ad irregolarità accertate dalla Banca d’Italia. Tale manifestazione d’interesse era subordinata alla condizione che il deficit patrimoniale di Tercas fosse interamente coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd). Nel 2014, il Fitd decise di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di concederle garanzie, misure approvate dalla Banca d’Italia. Il 23 dicembre del 2015, però, l’Antitrust Ue constatò che si trattava di aiuto di Stato illegittimo concesso dall’Italia a Tercas e ne ordinò il recupero. L’Italia, Bpb e il Foid, sostenuto dalla Banca d’Italia, proposero allora ricorsi di annullamento della decisione, accolti il 19 marzo 2019 dal Tribunale, secondo cui le condizioni per qualificare l’intervento come aiuto di Stato non erano soddisfatte, poiché l’intervento non era né imputabile allo Stato italiano né finanziato mediante risorse statali da esso provenienti. Oggi, rigettando l’impugnazione presentata dalla Commissione, i giudici di Lussemburgo ricordano che affinché i fondi siano qualificati come ‘aiuti’ di Stato devono, da un lato, “essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato”. Per quanto riguarda l’imputabilità alle autorità italiane dell’intervento del Fitd a favore di Tercas, la Corte constata, poi, che “il Tribunale non ha commesso errori dichiarando che gli indizi presentati dalla Commissione per dimostrare l’influenza delle autorità pubbliche italiane sul Fitd non permettono di imputare il suo intervento a favore di Tercas alle autorità italiane”.