Sciopero Enav: ripercussioni in Abruzzo e diritti dei passeggeri

Oggi, 8 aprile, lo sciopero di 24 ore del personale Enav ACC di Brindisi si ripercuote anche sul traffico aereo dell’Abruzzo. Ecco i diritti dei passeggeri

Lo sciopero riguarda tutti i servizi al traffico aereo erogati dall’ACC all’interno della propria area di competenza. Oltre al controllo d’area e di informazione volo, lo stesso fornisce anche i servizi di avvicinamento a Bari e Brindisi. Considerando che i sorvoli sono garantiti, i traffici impattati sono essenzialmente le partenze e gli arrivi a Foggia, Bari, Brindisi e Taranto. Tuttavia lo sciopero ha coinvolto anche alcuni voli su Pescara, fuori dalle fasce orarie di garanzia:

Voli in arrivo:

Londra 9:05 invece che 10:05;

Trapani 10:35 invece che 12:25;

Lussemburgo 18:25 invece che 14:45;

Catania 21:20 invece che 23:30

Voli in partenza:

Trapani 7:45 invece che 9:35;
Catania 18:10 invece che 20:15;
Lussemburgo 19:10 invece che 15:30

Voli cancellati:

Pescara/Malta/Pescara (FR1406-FR1407)

Pescara/Francoforte/Pescara (FR9966-FR9965)

Pescara/Bruxelles/Pescara (FR5015-FR5016)

Cosa bisogna sapere riguardo ai diritti previsti per i passeggeri? Risponde l’esperto, l’avvocato Edno Gargano:

<Innanzitutto, in questi casi bisogna distinguere due tipologie di scioperi: quelli inerenti all’attività del vettore come, ad esempio, scioperi dei piloti o di altro personale e quelli che invece sono esterni all’attività vettoriale, ad esempio quello di oggi. Infatti, in caso di scioperi del personale del vettore (piloti, hostess ecc.), il passeggero ha diritto di richiedere la compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento (CE) 261/04, che varia da € 250,00 a € 600,00 in base alla tratta percorsa, oltre al rimborso del biglietto di viaggio e al risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di scioperi esterni alla attività vettoriale, come ad esempio lo sciopero del personale ACC Brindisi, siamo di fronte ad una “circostanza eccezionale” che esclude il pagamento da parte del vettore della compensazione pecuniaria. Resta fermo però il diritto del passeggero di richiedere il rimborso del biglietto di viaggio. Inoltre, al passeggero è comunque dovuta l’assistenza che consiste nel ricevere pasti e bevande in congruità con l’attesa e qualora il volo sia stato cancellato e spostato all’indomani mattina, anche il pernottamento in hotel>.

 

 

Marina Moretti: