Il Commissario alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Giovanni Legnini, ha firmato due Ordinanze per disciplinare il pagamento degli anticipi ai professionisti per i progetti di ricostruzione delle abitazioni e dei siti produttivi danneggiati dal terremoto nel Centro Italia, e per recepire le ultime innovazioni legislative modificando diversi provvedimenti commissariali già in vigore.
Sono le prime due Ordinanze emanate da Legnini, dopo il suo insediamento quale Commissario a fine febbraio, modificate e riadottate con una procedura speditiva dopo le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti ai testi predisposti dal precedente Commissario.
L’Ordinanza 94 sugli anticipi
Il provvedimento sulle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti dà attuazione a una norma di legge di un anno e mezzo fa e ancora inapplicata. Prevede il pagamento del 50% degli onorari ai tecnici e ai professionisti incaricati della predisposizione dei progetti al momento della loro presentazione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, dando priorità alle domande già presentate.
Il pagamento avverrà su istanza degli interessati, e riguarda in teoria circa 7 mila pratiche per il contributo di ricostruzione, quelle presentate e che non sono ancora arrivate alla fine dell’istruttoria, oltre a quelle che saranno presentate in futuro.
Ordinanza esecutiva, fondi immediati
L’Ordinanza stabilisce anche i meccanismi per il loro recupero al momento della concessione del contributo, prevede il trasferimento immediato e in unica soluzione delle risorse necessarie agli Usr per i pagamenti ed è immediatamente esecutiva.
Verso un Testo Unico
Il secondo provvedimento apporta invece una serie di modifiche ai testi di ben otto precedenti Ordinanze, anche per recepire le novità introdotte dalle norme di legge che si sono succedute. Un intervento di manutenzione necessario, ma complesso, e che rafforza ancor più l’impegno del Commissario ad arrivare in tempi brevi alla redazione di un Testo Unico delle Ordinanze sulla ricostruzione.
L’Ordinanza 95 “Omnibus”
L’Ordinanza recepisce le nuove norme che ammettono a contributo anche le spese per le imposte comunali di occupazione del suolo pubblico per i cantieri di ricostruzione di abitazioni e impianti produttivi con danni lievi o pesanti, e che regolano la cessione degli immobili danneggiati che hanno diritto al contributo pubblico per la ricostruzione. Vengono poi recepite le nuove regole approvate dal Parlamento, più favorevoli per i proprietari, per la ricostruzione delle abitazioni con murature molto spesse che devono rispettare le sagome originali. Le somme necessarie ai Comuni per gli espropri dei terreni destinati alla delocalizzazione degli immobili vengono messe ora a disposizione prima della pianificazione delle opere di urbanizzazione, per la quale si prevede un anticipo delle spese.
L’Ordinanza chiarisce anche la valutazione dei danni per le abitazioni che hanno subito, oltre a quelli del 2016, i terremoti del ’97-‘98 e del 2009, stabilendo che ai fini della verifica di ammissibilità del contributo la data da prendere a riferimento è quella dell’evento sismico che ha causato il primo danneggiamento, ed estende al 31 dicembre 2020 i termini per le domande di delocalizzazione definitiva delle strutture agricole e zootecniche. Si interviene, infine, per semplificare le procedure per la domanda di contributo per le abitazioni danneggiate possedute da più proprietari. A presentarla può essere anche uno solo dei comproprietari, certificando di aver avvertito gli altri titolari e di non aver avuto da loro espliciti dinieghi.