“Tana delle Tigri”: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la società dell’imprenditore arrestato

Nuovi provvedimenti giudiziari nelle indagini sulla gestione del Settore “Lavori Pubblici” del Comune di Pescara: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno alla società riconducibile all’imprenditore attualmente ai domiciliari

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, Fabrizio Cingolani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, per 1 anno, a carico della società riconducibile all’imprenditore accusato di corruzione ed attualmente agli arresti domiciliari. Il provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria scaturisce dall’accertata responsabilità per illecito amministrativo, prevista dal D.Lgs. 231/2001, in relazione alla commissione, da parte dell’allora rappresentante legale, di delitti consumati dallo stesso nell’interesse e a vantaggio della società.

L’imprenditore, rappresentante legale pro tempore e socio di maggioranza della società, si era dimesso subito dopo il suo arresto, con l’accusa di corruzione nei confronti dell’ex Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Pescara, dal quale riceveva, in cambio, secondo l’accusa, affidamenti diretti e subappalti, nonché dei pareri favorevoli e l’accelerazione dei pagamenti per le commesse pubbliche. Per poter ottenere ciò, l’imprenditore assicurava al dirigente soldi, droga, regali e altre utilità, condividendo con lui e con i suoi collaboratori momenti conviviali, pranzi in ristoranti locali ed il consumo di sostanza stupefacente, anche presso il loro ritrovo, la “tana delle tigri”.

Tale misura, eseguita dalle Fiamme Gialle pescaresi, impedisce alla società, la cui gestione, nonostante il cambio formale del rappresentante legale, è stata ritenuta ancora collegata all’indagato, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per un anno.
È, infine, necessario evidenziare che l’opportuna diffusione delle informazioni relative ai fatti oggetto di indagine sopra descritti, in ragione della loro gravità e delle conseguenti innegabili ragioni di interesse pubblico alla loro conoscenza, non deve comunque far trascurare che si tratta di fatti e responsabilità riconosciute, allo stato, da un provvedimento cautelare, al quale farà seguito il necessario vaglio processuale, di guisa che prima della conclusione di tutti i gradi di giudizio gli indagati non possono essere considerati colpevoli dei reati.