Depositate le motivazioni della Corte di Cassazione relative alla sentenza del 3 dicembre sulla tragedia di Rigopiano: “Prevenire era possibile e anche dovuto”
La sentenza del 3 dicembre aveva confermato la condanna per l’ex prefetto Francesco Provolo e disposto un giudizio di rinvio per il sindaco di Farindola e altri.
Per la Corte di Cassazione prevenire il disastro di Rigopiano “Era possibile e anche dovuto”. Il passaggio è contenuto nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 3 dicembre ha parzialmente accolto le richieste della procura generale disponendo l’appello bis per dieci imputati.
Un altro passaggio chiave rimanda in sostanza alla carte valanghe: l’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo avrebbe dovuto precedere di molto il tragico evento.
La Corte infatti spiega che “Senza la Carta valanghe non si poterono attivare i meccanismi volti a neutralizzare o ridurre il rischio. La mancata redazione della Carta incise quindi, precludendola, sull’attuazione e poi sull’attivazione dei successivi meccanismi di previsione e prevenzione del rischio, dal momento che bloccò la catena della protezione proprie nei suoi passaggi più significativi”.
Questa omissione ha avuto una ancor più grave conseguenza, visto che “ove la Carta Valanghe fosse stata redatta, sarebbe stata compilata e divulgata anche la successiva Carta dei rischi locali delle valanghe, il che implica che non sarebbero stati concessi permessi a ristrutturare albergo parente si creando un centro congressi a una spa, tra il 2006 e il 2007, o che si sarebbero comunque introdotto in misure volte a scongiurare il rischio, come il divieto di utilizzazione della struttura nei
mesi invernali, che sono quelli interessati dal pericolo valanghe”. E in questo caso, dice la Cassazione l’area di Rigopiano sarebbe stata ricompresa tra quelle a rischio.
Oltre al sindaco Lacchetta l’appello bis è stato disposto per il tecnico comunale, Colangeli, sei dirigenti della Regione Abruzzo, Caputi, Visca, Primavera, Antenucci, Giovani, Belmaggio, due dirigenti della Provincia di Pescara, Di Blasio e D’Incecco.
La Corte di Cassazione aveva annullato le condanne per omicidio colposo del sindaco e del tecnico comunale, già prosciolti per il reato di disastro colposo. Annullati anche tutti i proscioglimenti dei dirigenti regionali che dovranno sostenere un secondo grado di giudizio per i reati di disastro e di omicidio colposi. Il processo bis si terrà davanti alla Corte d’Appello di Perugia.
Secondo le motivazion i della sentenza, rese note oggi, la prevenzione è “regina per l’incolumità individuale e collettiva”.
“L’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo avrebbe dovuto attuarsi non a disastro naturalistico inverato, né nel corso e nemmeno nell’imminenza della sua verificazione”.
Avrebbe invece “dovuto procedere di molto l’evento” poiché “tale classificazione avrebbe comportato il divieto di accedervi oppure di utilizzare le strutture in esso presenti ovvero ne avrebbe imposto un uso disciplinato (limitato, per esempio, alle stagioni non invernali)”.
“Era tal conclusione possibile? – dice ancora la Cassazione – Tale conclusione era possibile e anche dovuta”.
Se la strada che portava all’hotel Rigopiano “fosse stata liberata dalla neve” la mattina del 18 gennaio, quando gli ospiti dell’hotel “tentarono invano di abbandonare l’albergo, gli eventi morte e lesioni non si sarebbero verificati”. É un altro passaggio delle motivazioni della sentenza con cui la Cassazione, lo scorso 3 dicembre, ha disposto un appello per bis per dieci imputati per la tragedia di Rigopiano.
I supremi giudici sottolineano che la disponibilità di mezzi spazzaneve “avrebbe dovuto essere monitorata”: “l’assicurazione della viabilità delle strade quindi la tutela dell’incolumità delle persone, non può che passere attraverso la pronta a disponibilità degli strumenti a ciò necessari”.
Un primo commento dell’avvocato Reboa (parte civile):
“Prendo atto che la sentenza della Corte di Cassazione apre la strada per le richieste di risarcimento dei danni in sede civile nei confronti della Regione Abruzzo e della Provincia di Pescara e che la Suprema Corte non ha assolto i dirigenti provinciali, ma ha affermato che il ragionamento seguito per la condanna nella sentenza della Corte d’Appello si è illogicamente discordato dalla sentenza del GUP di Pescara, sicché la posizione degli stessi deve tuttora essere valutata sul metro degli accertamenti seguiti dal primo giudice.
Pur nella necessità di leggere più attentamente le 158 pagine della sentenza, ritengo che, dalla stessa, possono emergere degli elementi positivi per ristorare almeno sotto il profilo economico le famiglie delle povere vittime”.