Tragedia Rigopiano: precisazioni dai legali delle parti civili

Le precisazioni di Alessandro Casoni, Wania Della Vigna e Rosanna Polini, legali di alcune parti civili nel processo per la tragedia di Rigopiano

Alla luce della sentenza di Cassazione sulla tragedia di Rigopiano, gli avvocati puntualizzano riguardo una serie di notizie, a parere loro inesatte, circolate nei giorni scorsi:

“I nostri assistiti, familiari delle vittime di Rigopiano, ci hanno posto molte domande dopo la diffusione di quelle notizie che obiettivamente non possiamo ritenere corrispondenti al vero rispetto al contenuto della sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione”.

In particolare, gli avvocati ritengono inesatte certe affermazioni secondo le quali le indagini della Procura della Repubblica di Pescara sarebbero state “completamente errate” o “sbagliate”, suggerendo addirittura la necessità di indagare su ulteriori posizioni, come nel caso di Garlasco.

Gli avvocati Casoni, Della Vigna e Polini ritengono tali notizie:

“Totalmente prive di fondamento, foriere di turbamento per i nostri assistiti, già provati dalla dolorosa vicenda. Al contrario – proseguono – la sentenza della Cassazione – censurando le pronunce dei giudici precedenti focalizzatisi soltanto sull’emergenza, anziché sulla prevenzione – ha pienamente confermato la validità delle indagini svolte, ribadendo un principio fondamentale: la tragedia di Rigopiano poteva essere evitata.

La Suprema Corte ha posto particolare enfasi su una omissione cruciale, già evidenziata nelle indagini preliminari e oggetto di specifico capo d’imputazione: la mancata predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV) da parte della Regione Abruzzo. Questo documento, obbligatorio secondo la legge regionale n. 47/1992, avrebbe dovuto identificare Rigopiano come sito valanghivo, comportando conseguenti limitazioni all’accesso e all’utilizzo delle strutture nel periodo invernale. La Cassazione ha ritenuto particolarmente grave il ritardo di 25 anni nella realizzazione di questo fondamentale strumento di prevenzione, realizzato solo nel 2021. Tale prolungata inadempienza ha compromesso l’intera catena di protezione civile, impedendo l’attivazione dei necessari meccanismi di prevenzione del rischio.

Per detto motivo, la Corte ha annullato per violazione di legge la parte della motivazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila relativa all’assoluzione dei dirigenti regionali e dei funzionari della Protezione civile, rinviando alla Corte d’Appello di Perugia la rivalutazione nel merito delle singole posizioni, nel rispetto dei princìpi elaborati dagli Ermellini”.

Scandagliando ancora il contenuto della sentenza, i tre avvocati affermano che il pronunciamento della Cassazione ha evidenziato le criticità nella gestione della viabilità provinciale, già oggetto di specifici capi d’imputazione.

“L’insufficienza dei mezzi spalaneve, che ha reso impraticabile la strada provinciale impedendo l’evacuazione dell’hotel, si è rivelata determinante nel tragico bilancio delle vittime. Anche su questo aspetto la Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza della Corte di Appello de L’Aquila per un nuovo esame da parte della Corte d’Appello di Perugia, così come ha disposto il rinvio per la posizione del Sindaco e del dirigente comunale”.

“È importante sottolineare – insistono gli avvocati – che il procedimento giudiziario non si conclude qui, ma proseguirà con l’appello bis e, potenzialmente, con un ulteriore ricorso in Cassazione. E – successivamente, aspetto da valutarsi – con eventuale processo civile. Va evidenziato che alcuni reati, come l’omicidio colposo, sono prossimi alla prescrizione, mentre resta in piedi l’ipotesi del disastro colposo per taluni imputati. La Cassazione ha già trasmesso con urgenza, in data 13 marzo, tutti gli atti alla Corte d’Appello di Perugia, e noi attendiamo la fissazione della data di udienza.

Come difensori delle parti civili” – concludono gli avvocati – riteniamo fondamentale perseguire l’accertamento della verità dei fatti e comprendere le cause che hanno portato al decesso di dipendenti ed ospiti dell’hotel. Tuttavia, respingiamo fermamente ogni forma di allarmismo indiscriminato, così come la ricerca di ulteriori soggetti responsabili estranei al processo, non contemplati nei capi di imputazione della pubblica accusa: poiché, come parti civili, soltanto con essi ci si può regolare nel processo penale”.

 

Marina Moretti: